Corte costituzionale

Ordinanza n. 173/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19

febbraio e il 12 marzo 1998 dal Tribunale per i minorenni di Messina

nei procedimenti penali a carico di C. F. ed altri e di A. A.,

iscritte ai nn. 763 e 775 del registro ordinanze del 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con due ordinanze dal medesimo contenuto, emesse il

19 febbraio 1998 (reg. ord. n. 763 del 1998) ed il 12 marzo 1998

(reg. ord. n. 775 del 1998) nel corso di altrettanti dibattimenti

penali, il Tribunale per i minorenni di Messina ha sollevato, in

riferimento all'art. 25 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevede che la rimessione del procedimento ad

altro ufficio giudiziario, nel caso in cui non sia possibile la

sostituzione del giudice astenuto o ricusato, sia del tutto

eccezionale e non esclude che tale rimessione possa essere

sistematica e si verifichi in tutti i processi nei quali si siano

determinate incompatibilità a seguito di provvedimenti relativi a

misure cautelari personali;

che la disposizione denunciata, dopo aver previsto che il giudice

astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso

ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario (comma

1), stabilisce che, qualora tale sostituzione non sia possibile, il

procedimento sia rimesso al giudice ugualmente competente per materia

che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello, con i

criteri stabiliti dall'art. 11 dello stesso codice (comma 2);

che a seguito della estensione del regime delle incompatibilità

del giudice per effetto di dichiarazioni di illegittimità

costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. (sentenze n. 131 del 1996

e n. 311 del 1997), il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

ha rimesso a quello di Messina numerosi procedimenti penali, con

imputazioni di rilevante gravità, ciò che contrasterebbe con il

principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), giacché l'imputato

minorenne verrebbe giudicato fuori dal proprio contesto

socio-culturale; mentre, sotto altro profilo, l'imputato potrebbe

scegliere il giudice che ritenga più vantaggioso, chiedendo

strumentalmente il riesame delle misure cautelari per determinare

l'incompatibilità e, quindi, le condizioni per lo spostamento del

processo;

che la disposizione denunciata è diretta a far fronte, mediante

la rimessione del processo, a situazioni eccezionali; questo istituto

sarebbe stato applicato impropriamente nei casi sottoposti all'esame

del Tribunale per i minorenni di Messina, giacché i processi

avrebbero potuto essere celebrati da quello di Reggio Calabria,

originariamente competente per territorio, integrando il collegio con

un giudice applicato o supplente, mediante una sostituzione che il

Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria avrebbe, invece,

immotivatamente ritenuto impossibile;

che in tutti e due i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità

costituzionale siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Considerato che le due ordinanze di rimessione hanno identico

contenuto: entrambe investono l'art. 43, comma 2, del codice di

procedura penale e prospettano gli stessi dubbi di legittimità

costituzionale, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per

essere decisi con unica pronuncia;

che il Tribunale per i minorenni di Messina denuncia

sostanzialmente la omessa applicazione, nei processi dei quali è

stato investito a seguito della rimessione disposta dal Tribunale per

i minorenni di Reggio Calabria, delle norme dell'ordinamento

giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ricusato, la

cui osservanza avrebbe, invece, consentito di celebrare i

dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione del

procedimento ad altro giudice ugualmente competente per materia il

carattere eccezionale della impossibilità di provvedere a tale

sostituzione;

che, successivamente alle ordinanze che hanno sollevato la

questione di legittimità costituzionale, identiche questioni,

sollevate dallo stesso Tribunale per i minorenni di Messina, sono

state dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 439 del

1998), giacché esse hanno origine da una situazione prospettata come

patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme può

essere alla base dello scrutinio di legittimità costituzionale

(sentenze n. 40 del 1998 e n. 175 del 1997; ordinanza n. 255 del

1995); d'altra parte, la non corretta applicazione dell'art. 43 cod.

proc. pen., e delle norme relative alla sostituzione del giudice

impedito o ricusato, può essere verificata, secondo le regole del

processo penale (art. 28 cod. proc. pen.), mediante il conflitto di

competenza che può proporre alla Corte di cassazione lo stesso

giudice cui sia rimesso il procedimento;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono

essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 25

della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Messina con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte