Ordinanza n. 175/1984
Altra decisione · depositata il 20/06/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del
codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre
1980 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Pedrale
Elisa e Di Gregorio Angelo ed altro, iscritta al n. 150 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 158 dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1.1. - Con atto notificato il 13 novembre 1978,
Pedrale Elisa, premesso che, sotto la data del 27 giugno 1978, in
Torino, la propria auto FIAT 500 targata TO/D24061, di cui era al
volante, era stata frontalmente urtata dall'auto FIAT 850 targata
TO/K75866 di proprietà di Di Gregorio Angelo, ed aveva dall'urto
riportato danni, convenne avanti il Pretore di Torino il Di Gregorio e
la Compagnia di Assicurazioni Agricoltura per sentirne pronunciare la
condanna in solido al pronto ed immediato pagamento dei danni e chiese
l'assunzione dei mezzi istruttori per interrogatorio del Di Gregorio e
per testi indicati sul fatto nelle persone di Priolo Rosetta e di Sechi
Alberto e sul danno nella persona del titolare o di chi per esso della
Auto-carrozzeria Nizza, corrente in Torino, via Nizza 216. Si costituì
la s.p.a. Agricoltura di Assicurazioni e con comparsa di risposta 20
gennaio 1979 dedusse che "l'autovettura FIAT 850 di proprietà del sig.
Di Gregorio Angelo e condotta dal sig. Monti Vittorio, si trovava
posteggiata quando la FIAT 500 della sig.ra Pedrale la urtò" e,
pertanto, chiese di provare tale circostanza per teste indicato nella
persona di Tucci Adele; concluse per il rigetto della domanda attrice.
Dichiarata la contumacia del Di Gregorio e dispostone l'interrogatorio
formale nonché la prova per testi con ordinanza 8 maggio 1980,
all'udienza del 4 dicembre 1980 vennero escussi i testi Sechi e
Randazzo Giuseppe (titolare della Auto carrozzeria Nizza), rese
l'interrogatorio formale il Di Gregorio, il quale dichiarò che al
tempo dell'incidente aveva già venduto una FIAT 850 a Monti Vittorio
il quale gli disse che era stato coinvolto nell'incidente e, perché
l'assicurazione e l'auto erano ancora intestate ad esso Di Gregorio,
egli fece la denuncia alla Compagnia assicuratrice; comparve il Monti
il quale, senza prestare giuramento, dichiarò che la FIAT 850 da lui
guidata era stata investita dalla FIAT 500 guidata dalla Pedrale, e
venne escusso il teste Sechi; infine il difensore della Compagnia
assicuratrice eccepì l'incapacità di testimoniare del Monti in quanto
il medesimo era alla guida dell'auto al momento del sinistro e
proprietario della stessa, e la carenza di legittimazione passiva del
Di Gregorio, cui si oppose l'attrice per non essere stata ancora
eseguita la voltura. A seguito di che il Pretore si riservò di
decidere e sciolse la riserva emettendo sotto la data del 10 dicembre
1980 ordinanza depositata in cancelleria il successivo 15 (notificata
il 20 e comunicata il 22 del successivo gennaio 1981; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1981 e iscritta al n. 150 R.O.
1981), con la quale sollevava d'ufficio questione di illegittimità, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 246 c.p.c..
Che:
1.2. - Il Pretore, premesso che "nel corso del giudizio civile
n. 272/79 riteneva opportuno di sentire il signor Monti Vittorio, che
per sua ammissione e per dichiarazione del convenuto era il
proprietario e guidatore della FIAT 850 targata TO/K75866 il giorno 27
giugno 1978, data dello scontro, per cui pende la causa. Durante
l'interrogatorio il Monti ha reso delle dichiarazioni utili per la
decisione della causa", e che "stante il disposto dell'art. 246 c.p.c.,
questo giudice doveva dichiarare il Monti teste incapace a
testimoniare, oppure doveva attendere l'eventuale, improbabile
costituzione in giudizio del Monti, per poterlo liberamente
interrogare", ha ravvisato nell'art. 246 un grave vincolo al diritto
dei cittadini di agire in giudizio, previsto dall'art. 24 Cost.,
soprattutto in relazione all'art. 421 c.p.c., il quale prevede
espressamente per il giudice del lavoro il potere di interrogare
liberamente sui fatti di causa anche quelle persone che sono incapaci a
testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. o a cui sia vietato a norma
dell'art. 247 c.p.c., dichiarato illegittimo con la sent. 139/1975
della Corte costituzionale, ha poi ravvisato violazione dell'art. 3 in
ciò che l'incapacità a testimoniare, sancita dall'art. 421, più non
vige per il rito speciale e per le controversie, di cui agli artt. 30 e
45 richiamati nell'art. 46 l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani).
Che:
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita;
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con
atto depositato il 30 giugno 1981, con il quale l'Avvocatura generale
dello Stato ha eccepito l'Inammissibilità della questione per non
avere il giudice a quo precisato in che consistesse l'interesse del
Monti nella causa e non avere quindi motivato sulla rilevanza;
richiamata la sent. 248/1974 con la quale la Corte ebbe a giudicare
infondata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione
d'illegittimità dell'art. 246 a motivo della incompatibilità tra le
posizioni di parte (anche soltanto potenziale) e di testimone, ha
negato il contrasto tra la disposizione impugnata e l'art. 3 non solo
perché i tipi di giudizio posti a raffronto integrano diverse
discipline quanto alla testimonianza, ma anche, e ancor prima, perché
il comma quarto dell'art. 421 (peraltro non richiamato nell'art. 46 l.
392/1978) contempla non una testimonianza sibbene un libero
interrogatorio, diverso dalla prima, sia perché gli interrogati non
giurano (né commettono, in caso di mendacio, il reato di cui all'art.
372 c.p.) sia sotto il profilo dell'efficacia probatoria in quanto
dall'interrogatorio libero possono desumersi soltanto elementi di
chiarificazione e di convincimento integrativi rispetto ad altre prove
già acquisite, sia infine per rientrare il mezzo nella esclusiva
disponibilità del giudice; sulla base delle riassunte argomentazioni
ha concluso per la infondatezza della proposta questione.
Che:
2.2. - Nel corso dell'adunanza in camera di consiglio del 31
maggio 1984 cui dall'adunanza del 16 dello stesso mese era stata
rinviata la decisione dell'incidente, il giudice Andrioli ha svolto la
relazione,
Considerato che:
3.1. - Né dalla ordinanza di rimessione né dai
fascicoli della causa di merito è dato intendere in quale veste
processuale abbia Monti Vittorio reso le dichiarazioni che hanno
ingenerato nel giudice a quo quella esigenza di escuterlo come teste
che l'art. 246 c.p.c. gli consentirebbe di soddisfare - sempre a parere
del Pretore di Torino - sol a prezzo di estendere al rito ordinario il
novellato art. 421 u.c. c.p.c., sin troppo evidente essendo che, se il
Monti avesse già assunto la qualità di teste che pur avrebbe potuto
assumere ai sensi dell'art. 317 c.p.c., peraltro non menzionato negli
atti della causa di merito, non si sarebbe appalesata necessaria altra
escussione di lui, e, se avesse assunto, in virtù dell'art. 107 c.p.c.
della cui menzione non è traccia negli atti della causa di merito, la
qualità di parte, non avrebbe potuto essere escusso qual teste.
che:
3.2. - Miglior partito apparisce alla Corte la restituzione
degli atti al giudice a quo il quale dovrà ottemperare al precetto
impartito nell'art. 111 Cost. quale che sia il provvedimento che
intenderà adottare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino, che li
aveva rimessi con ordinanza 10 dicembre 1980 (150/1981) pronunciata nel
procedimento civile tra Pedrale Elisa e Di Gregorio Angelo e altro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte