Ordinanza n. 176/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 551/1994
- art. 3legge 551/1994
- art. 2legge 551/1994
usata come parametro
citata
- art. 39legge 724/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), dell'art. 1, commi 1, 2 e 5 dello stesso
decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in
materia di differimento di termini previsti da disposizioni
legislative), degli artt. 1, 2 e 3 del menzionato decreto-legge 27
settembre 1994, n. 551, promossi con ordinanze emesse il 6 ottobre
1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Bracciano; il 18
ottobre 1994 (n. 4 ordinanze), il 6 ottobre 1994, l'11 ottobre 1994
(n. 4 ordinanze), il 13 ottobre 1994, il 17 ottobre 1994 (n. 2
ordinanze), il 20 ottobre 1994 (n. 4 ordinanze) dal Pretore di Gela;
il 4 novembre 1994 dal Pretore di Reggio Calabria; il 17 ottobre 1994
dal Pretore di Gela; il 7 novembre 1994 (n. 2 ordinanze), il 14
novembre 1994 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Gela; il 20 ottobre
1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito
Porto Salvo, iscritte rispettivamente ai nn. 711, 737, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 775, 778,
779, 780, 781, 782, 798 del registro ordinanze 1994 e pubblicate
nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 49 e 52, prima serie
speciale, dell'anno 1994 e nn. 3 e 4, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la
difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ed
altro;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Bruna
Luciani per violazioni edilizie, il Pretore di Roma, sezione
distaccata di Bracciano, con ordinanza emessa in data 8 ottobre 1994
(r.o. n. 771 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 77,
3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27
settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) - che
prevede un meccanismo di sanatoria di opere edilizie abusive, il
cosiddetto "condono edilizio" - nonché, in quanto da questo
richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), e successive modifiche ed integrazioni;
che il giudice a quo lamenta l'assenza dei presupposti di
necessità ed urgenza cui l'art. 77 della Costituzione subordina la
legittimità della decretazione ad opera del Governo, e comunque,
contesta la prassi della reiterazione dei decreti-legge scaduti;
ravvisa un vulnus al principio di ragionevolezza ed una
discriminazione tra cittadini, donde il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione; rileva, altresì, l'avvenuta concessione di un
provvedimento equiparabile ad una forma di amnistia in assenza della
procedura per questa richiesta dall'art. 79 della Costituzione, e il
contrasto, inoltre, con il principio di obbligatorietà dell'azione
penale di cui all'art. 112 della Costituzione; assume la violazione
del principio delle autonomie locali di cui agli artt. 117, 118 e 128
della Costituzione, alla stregua del rilievo che lo Stato detta in
materia urbanistica solo i principi fondamentali; denuncia, infine,
il contrasto della normativa de qua con l'art. 42 della Costituzione,
sotto la specie della violazione del diritto della proprietà
pubblica dei comuni che, decorso il termine fissato dalla legge, in
caso di ordinanza di demolizione non eseguita dal responsabile della
violazione edilizia, acquisiscono al proprio patrimonio l'opera
abusiva, e che si vedrebbero privati di tale proprietà in caso di
sanatoria;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta
inammissibilità della questione, ed è, altresì, intervenuto il
Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa
dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori), che ne ha
invece chiesto l'accoglimento;
che analoga questione di legittimità costituzionale, dell'art.
1, commi 1, 2, e 5 dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n.
551, è stata sollevata dal Pretore di Gela, con diciannove ordinanze
di identico contenuto, emesse tra il 6 ottobre e il 14 novembre 1994
(r.o. da n. 737 a 752, 778, 780 e 782 del 1994), in riferimento agli
artt. 79 e 3 della Costituzione, alla stregua di considerazioni
simili a quelle sopra riportate, oltre che della irrazionale
disparità di trattamento rispetto ad interessi diversi, meritevoli
di pari tutela costituzionale, quali quello del paesaggio e quello
della salute (artt. 9 e 32 della Costituzione);
che lo stesso Pretore di Gela, con ordinanza del 7 novembre 1994
(r.o. n. 779 del 1994), ha aggiunto alla denuncia dell'art. 1, commi
1, 2 e 5, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento
ai medesimi parametri costituzionali, quella dell'art. 3, comma 4,
del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in
materia di differimento di termini previsti da disposizioni
legislative), che procrastina la scadenza dei termini previsti dal
citato decreto-legge n. 551 del 1994 per la corresponsione della
oblazione;
che, in base ad argomentazioni analoghe a quelle già riferite,
il Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto
Salvo, e quello di Reggio Calabria, con ordinanze emesse
rispettivamente il 20 ottobre 1994 (r.o. n. 798 del 1994) e il 4
novembre 1994 (r.o. n. 775 del 1994), hanno impugnato, con
riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, gli artt. 1, 2 e 3
dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551;
che il Pretore di Gela, con ordinanza del 14 novembre 1994 (r.o.
n. 781 del 1994), ha sollevato, in riferimento all'art. 79 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 1 e 2, del più volte citato decreto-legge 27 settembre 1994,
n. 551, nella parte in cui estende, rispetto agli originari limiti
temporali, la causa di non punibilità, prevista dal decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21
giugno 1985, n. 298, consistente nell'aver demolito le opere abusive,
prorogandone la operatività fino alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto-legge n. 551;
Considerato che le questioni sono identiche od analoghe, e che i
relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni della sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994;
che analoga considerazione vale per il decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 601 (si veda il comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 29 dicembre 1994);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v. da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le
questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,
tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente
vigente in materia edilizia, e la legge 23 dicembre 1994, n. 724,
che, all'art. 39, regola la medesima materia, hanno un contenuto solo
parzialmente riproduttivo della normativa impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27
settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), e, in
quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di
cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento
agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione, dal
Pretore di Roma, sezione distaccata di Bracciano, con l'ordinanza in
epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, dello stesso
decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in
materia di differimento di termini previsti da disposizioni
legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 79 e 3 della
Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del menzionato
decreto- legge 27 settembre 1994, n. 551, sollevata, in riferimento
agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria,
sezione distaccata di Melito Porto Salvo, e dal Pretore di Reggio
Calabria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:176 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte