Ordinanza n. 177/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen.
(sospensione del corso della prescrizione) e dell'art. 69 cod. proc.
pen. (provvedimenti nella dichiarazione di ricusazione) promosso con
ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 dal Pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Torlonia Alessandro ed altri, iscritta
al n. 945 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50 del 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 18 ottobre
1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 112 Cost. - dell'art. 159
cod. pen., "nella parte in cui la sospensione del corso della
prescrizione dei reati non è prevista nei casi di giudizi di
ricusazione del giudice", o dell'art. 69 cod. proc. pen. "nella parte
in cui tale norma non riconnette alla sospensione del processo la
sospensione della prescrizione del reato: adducendo che, nella specie,
la sospensione del processo, verificatasi per oltre sei mesi
nell'attesa che fosse concluso il giudizio di ricusazione, inciderebbe
in modo rilevante "sull'eventuale compimento del termine prescrizionale
del reato contravvenzionale contestato agli imputati";
e che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo nel senso della non fondatezza.
Considerato che il giudice a quo prospetta in sostanza alla Corte
una decisione di accoglimento additivo in materia penale, destinata ad
integrare la serie dei casi - tassativamente previsti dal primo comma
dell'art. 159 cod. pen. o dalle particolari disposizioni di legge, cui
fa espresso richiamo l'articolo medesimo - di "sospensione del corso
della prescrizione";
e che, per altro, una pronuncia del genere eccede i poteri
spettanti alla Corte medesima, per le ragioni indicate - da ultimo -
nella sentenza n. 71 di quest'anno.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 159 cod. pen. e 69 cod. proc.
pen., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 112 Cost.,
sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte