Ordinanza n. 177/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 393/1987
usata come parametro
citata
- art. 1591Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto
legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di
immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione
di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito in legge
25 novembre 1987, n. 478 promosso con ordinanza emessa il 24 marzo
1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra FIMI
s.p.a. e LA SINTESI s.r.l. iscritta al n. 791 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell' 8 marzo 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato dalla s.p.a.
FIMI, quale procuratrice speciale dell'Accademia Nazionale delle
Scienze, locatrice di un immobile ad uso non abitativo, contro la
s.r.l. LA SINTESI, conduttrice con contratto di locazione cessato il
31 agosto 1983, per ottenere il risarcimento del danno ai sensi
dell'art. 1591 cod. civ. per il periodo di occupazione dell'immobile
successivo a tale data, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14
aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25
novembre 1987, n. 478, in quanto esclude il diritto del locatore a
pretendere un'indennità commisurata al canone di mercato per il
periodo di occupazione dell'immobile intercorrente tra la data di
scadenza del regime transitorio e la data fissata giudizialmente per
il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, in
ipotesi, di manifesta infondatezza;
Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i
medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal
Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con
la sentenza n. 22 del 1989;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.
393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia
di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e
di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata),
sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte