Ordinanza n. 177/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/04/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 52legge 88/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo
comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1992
dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Iolanda
Chiodini e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.),
iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso del giudizio di appello proposto da Iolanda
Chiodini contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) perché, in riforma della sentenza di primo grado, fosse
dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate per il periodo 1°
agosto 1984-31 dicembre 1988 a titolo di integrazione al minimo sulla
pensione di vecchiaia della quale la ricorrente era titolare, somme
che l'Istituto assumeva indebitamente riscosse, il Tribunale di
Mantova, con ordinanza emessa il 9 ottobre 1992, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica);
che la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che la
sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni indebite opera
in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione
all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura
imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato; la stessa norma prevede inoltre che
l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non
siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità
delle somme indebitamente percepite;
che, ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione
violerebbe gli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che con sentenza n. 39 del 1993 la Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è
applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della
sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data;
che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente
inammissibile (ordinanza n. 119 del 1993);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 101 e 104 della
Costituzione, dal Tribunale di Mantova con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte