Ordinanza n. 179/1984
Altra decisione · depositata il 20/06/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.P.R. 597/1973
- art. 12d.P.R. 597/1973
- art. 14d.P.R. 597/1973
- art. 46d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 34d.P.R. 601/1973
- art. 85Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 87Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 89Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 85d.P.R. 597/1973
- art. 87d.P.R. 597/1973
- art. 89d.P.R. 597/1973
- art. 140Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 83Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 12,
lett. e), 14, 46, comma secondo, 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche); art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina
delle agevolazioni tributarie); artt. 85, 87 e 89, u.c. e 140, u.c.,
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle
imposte dirette) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1981 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Napoli sui ricorsi riuniti di Aliotta
Empedocle, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1981 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Treviso sul ricorso di Moscatelli Michele, iscritta al n.
448 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 310 dell'anno 1982;
3) otto ordinanze emesse il 31 marzo, 12 e 19 maggio 1982 dalla
Commissione tributaria di 1 grado di Torino sui ricorsi di Severini
Federico, Idda Pietro, Menicucci Elio, Sartirana Giovanni, Di Mauro
Salvatore, Rolle Elio, Lovera di Maria Luigi e Baldi Elio, iscritte ai
nn. 786 a 793 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 94, 101 e 108 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 5 giugno 1982 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Ragusa sui ricorsi riuniti di Vasta Rosario ed altri,
iscritta al n. 930 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1983;
5) ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dalla Commissione tributaria
di 2 grado di Rieti sul ricorso di Parrelli Ettore, iscritta al n. 281
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 246 dell'anno 1983;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'Avvocato dello Stato Sergio La porta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14 e
46, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; degli
artt. 85, 87, 89 e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645 (mantenuti in vigore dall'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 per le
indennità percepite entro il 30 dicembre 1973); dell'art. 34 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e
76 della Costituzione;
che le ordinanze di rimessione prospettano tale contrasto in
quanto: dette norme prevedono la tassabilità delle indennità di
buonuscita erogate dall'ENPAS ai dipendenti statali, mentre la legge di
delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non avrebbe consentito tale
tassazione, avendo dette indennità carattere previdenziale; le
indennità di buonuscita suddette non costituirebbero reddito e non
sarebbero, data la loro natura previdenziale, indice di capacità
contributiva; vi sarebbe una irragionevole differenza di trattamento
rispetto ai sussidi corrisposti dallo Stato a titolo assistenziale ed
ai capitali riscossi in relazione a contratti di assicurazione sulla
vita, i quali sono esenti da imposizione, nonché tra dipendenti
statali e dipendenti privati, i quali percepirebbero l'indennità di
anzianità senza avere versato alcuna somma;
che i giudizi promossi dai giudici a quibus vanno riuniti, vertendo
su questioni analoghe;
considerato che il giudizio sul rispetto dei principi di capacità
contributiva e di eguaglianza tributaria, cui fanno richiamo tutte le
ordinanze in esame, non può essere nella specie compiutamente svolto
limitandosi a verificare se le entrate di cui si discute siano
costituzionalmente assoggettabili ad imposizione tributaria, ma
richiede che la Corte valuti in concreto le forme ed i criteri
dell'imposizione medesima;
che il censurato art. 12, lett. e), del d.P.R. n. 597 del 1973 non
determina direttamente il sistema di tassazione riguardante le
indennità di fine rapporto, la definizione del quale si trova invece
negli artt. 13 e 14;
che il solo art. 14 è stato specificamente impugnato dalle
commissioni tributarie di Ragusa (ord. n. 930 del 1982) e di Rieti
(ord. n. 281 del 1983), mentre nessuna delle ordinanze di rimessione ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale attinenti
all'articolo 13;
che la soluzione dei problemi concernenti la imposizione suddetta
con riferimento ai principi di capacità contributiva e di eguaglianza
tributaria, non può essere data dalla Corte senza investire l'art. 13,
nella parte in cui concerne le indennità considerate dall'art. 12,
lett. e);
che la disciplina stabilita dall'art. 13 suscita dubbi di
legittimità costituzionale, poiché non tiene adeguato conto delle
caratteristiche proprie delle indennità in discussione, non prende in
considerazione l'arco di tempo in cui sono andati maturando i diritti
alle indennità medesime né d'altra parte, sembra trovare - a questi
effetti - congruo correttivo nelle previsioni dell'art. 14;
che, dunque, si presenta rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. n.
597 del 1973, nella parte in cui concerne le indennità considerate
nell'art. 12, lett. e), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53,
primo comma, della Costituzione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione dinanzi a sé della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche"), nella parte in cui concerne le indennità
considerate nell'art. 12, lett. e), in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 53, primo comma, della Costituzione;
2) ordina il rinvio dei giudizi riuniti di cui alle ordinanze
indicate in epigrafe, affinché siano trattati congiuntamente alla
questione di cui al numero precedente;
3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte