Ordinanza n. 18/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre
1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Prendin
Giuseppe ed altro e l'INAIL, iscritta al n. 186 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del
25 agosto 1982.
Visti gli atti di costituzione di Prendin Giuseppe ed altro e
dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, in relazione alla voce n. 44 della tabella all. 4 al d.P.R. 9
giugno 1975, n. 482, nella parte in cui non prevede l'indennizzabilità
della ipoacusia da rumori causata da lavorazioni diverse da quelle
contemplate in tabella;
considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
con sentenza n. 140 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza
n. 24 del 1982;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti motivi
nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio
convincimento;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
Pretore di Milano con ordinanza in data 18 settembre 1981 (r.o.
186/1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte