Ordinanza n. 180/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1051/1957
- art. 3legge 536/1949
usata come parametro
citata
- art. 57legge 36/1934
- art. 58legge 36/1934
- art. 59r.d.l. 1578/1933
- art. 60r.d.l. 1578/1933
- art. 61r.d.l. 1578/1933
- art. 58r.d.l. 1578/1933
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della
legge 7 novembre 1957, n. 1051; dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949,
n. 536; dell'art. 3 del d.l.lgt. 22 febbraio 1946, n. 170; dell'art.
unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; degli artt. 57, 58, 59, 60 e
61 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Norme disciplinanti la
determinazione delle tariffe professionali di avvocati e procuratori)
promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1978 dal Pretore di Carpi
nel procedimento civile vertente tra Righi Clodo ed altra e Gualdi
Maurizio, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Carpi, con ordinanza emessa il 20
settembre 1978, nel corso di un giudizio sulla liquidazione delle spese
di causa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, dell'art. 1
della legge 3 agosto 1949, n. 536, dell'art. 3 del d.l.lgt. 22 febbraio
1946, n. 170; dell'art. unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; degli
artt. 57, 58, 59, 60 e 61 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578:
sostenendo che le norme stesse, là dove demandano al Consiglio
nazionale forense la determinazione delle tariffe professionali, con la
potestà di stabilire i massimi ed i minimi entro i quali l'autorità
giudiziaria deve contenere la liquidazione, si porrebbero in contrasto
con gli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 24, primo, secondo e terzo comma,
25, primo comma, 41, 101, 104, primo comma, della Costituzione;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo nel senso della non fondatezza.
Considerato che la Corte si è già pronunciata in proposito - sia
pure con riferimento agli artt. 70, 76 e 23 Cost.- mediante le sentenze
n. 20 del 1960 e n. 163 del 1971: in cui si è negato che la materia in
questione formi l'oggetto di "alcuna riserva costituzionale di legge" e
si è specificato che "i criteri per la fissazione dei compensi e le
relative tariffe hanno tale natura che è opportuno rivederli
periodicamente": donde "la convenienza d'affidarne l'aggiornamento ad
un organo tecnico che sia in grado di prendere tempestive decisioni";
considerato, d'altronde, che il giudice a quo non tiene conto di
tali precedenti, trascura il penultimo comma dell'art. 60 del r.d.l.
n. 1578 del 1933 (in base al quale l'autorità giudiziaria, nei casi
indicati dal comma medesimo, "può oltrepassare il limite massimo" od
anche "attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo") e comunque
non aggiunge motivi che possano indurre la Corte a modificare il
predetto orientamento; tanto più che la gran parte dei parametri
costituzionali invocati non rileva affatto ai fini della soluzione del
problema in esame o addirittura concorre a far ritenere del tutto
infondata la proposta impugnativa (come nel caso del terzo comma
dell'art. 24 Cost., per cui "sono assicurati ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione").
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;
1 della legge 3 agosto 1949, n. 536; 3 del d.l.lgt. 22 febbraio 1946,
n. 170; unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; 57, 58, 59, 60 e 61
del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - in riferimento agli artt. 1,
secondo comma, 2, 3, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma,
41, 101, 104, primo comma, Cost. - sollevata dal Pretore di Carpi con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte