Ordinanza n. 180/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 245 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal Tribunale di Biella nel
procedimento penale a carico di Leardi Paolo, iscritta al n. 697 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 16 novembre 1989, il Tribunale di
Biella sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
245 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale del 1988, testo approvato
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre
1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad
autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
che il Tribunale riferiva nell'ordinanza di un procedimento
instaurato dal Pretore nei confronti del segretario di un sindacato
bancario per il delitto di appropriazione indebita aggravata e
continuata, durante il quale, e prima del dibattimento, il Pretore
aveva disposto perizia contabile, e sequestro conservativo sui beni
dell'imputato fino alla concorrenza di Lit. Centomilioni;
che nel provvedimento di sequestro il Pretore - secondo
l'assunto dell'imputato - avrebbe usato espressioni anticipatrici del
giudizio di merito, quali "l'accertata veridicità di quanto assunto
dalla costituita parte civile" e il "mancato attivarsi (dell'imputato
stesso) per il risarcimento del danno";
che il sequestro veniva annullato dal Tribunale, a seguito di
reclamo dell'imputato, per insussistenza del pericolo di pregiudizio
nel ritardo, mentre poi, in vista dell'udienza dibattimentale fissata
per il 10 novembre 1989, l'imputato depositava l'8 precedente
dichiarazione di formale ricusazione del Pretore che avrebbe dovuto
giudicarlo al dibattimento, trattandosi della stessa persona fisica
che aveva condotto la sommaria istruttoria e disposto il sequestro
revocato dal Tribunale;
che il Tribunale, dichiarata inammissibile la ricusazione, e
mentre il procedimento principale veniva sospeso dallo stesso Pretore
ricusato, riteneva tuttavia di dovere pregiudizialmente sollevare
d'ufficio la già enunciata questione di legittimità costituzionale
a causa della rilevanza che essa avrebbe ai fini della procedura di
ricusazione, sulla quale lo stesso imputato avrebbe implicitamente
sollevato la questione di legittimità;
che, in proposito, il Tribunale richiama la sentenza n. 268 del
1986 di questa Corte, con la quale sarebbe già stata sostanzialmente
considerata l'illegittimità della denunziata situazione, anche se
poi la Corte, per motivi di opportunità, si sarebbe astenuta dal
dichiararla in vista dell'ormai imminente riforma processuale;
che, difatti, il legislatore del nuovo codice ha espressamente
escluso la concentrazione, nella stessa persona fisica del pretore,
della fase istruttoria e di quella del giudizio, e l'art. 34 prevede
espressamente l'incompatibilità del giudice che abbia esercitato
nello stesso processo funzioni di pubblico ministero (comma 3);
che, però, l'art. 245 delle citate Disposizioni transitorie non
include, fra le norme d'immediata operatività, per i procedimenti
pretorili pervenuti alla fase del dibattimento, la norma di cui al
detto art. 34;
che una siffatta situazione, oltre a porsi in contrasto con il
pure citato art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, che esige un processo affidato ad un giudice imparziale,
violerebbe altresì apertamente l'art. 3 della Costituzione per il
quale situazioni identiche debbono essere regolate nello stesso modo
mentre, a causa dell'esclusione dell'art. 34 del codice di procedura
penale dalle norme immediatamente applicabili, per mesi, e forse per
anni, gli imputati nei processi pretorili in corso al momento
dell'entrata in vigore del nuovo codice, si vedranno negato il
riconoscimento del diritto ad essere giudicati al dibattimento da un
magistrato diverso da quello che è intervenuto nell'istruttoria e
che attualmente è una vera e propria "parte" processuale;
che è intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata;
Considerato che il Tribunale dichiara di sollevare d'ufficio la
questione che l'imputato avrebbe implicitamente eccepito, e ciò in
quanto essa sarebbe rilevante "ai fini della decisione sulla
questione di ricusazione";
che, in realtà, però, la ricusazione, per gli stessi motivi
indicati dall'imputato, è prevista anche dall'art. 64, primo comma,
n. 6 del codice di procedura penale del 1930, che rimanda appunto ai
casi d'incompatibilità previsti dagli artt. 61 e 62, il primo dei
quali, al comma 3, prevede espressamente che non possa esercitarvi
ufficio di giudice chi, in un procedimento, ha esercitato, fra
l'altro, la funzione di pubblico ministero, esattamente come previsto
dall'art. 34, terzo comma, del codice attualmente in vigore, di cui
si lamenta la mancata inclusione nell'art. 245 delle Disposizioni
transitorie;
che, conseguentemente, non è propriamente a causa di tale
mancata inclusione che l'imputato dovrebbe sottostare allo stesso
giudice Pretore che ha compiuto atti dell'istruttoria, perché la
sostanza dell'art. 34 del codice di procedura penale vigente invocato
dall'imputato e dall'ordinanza, è tuttora presente nell'ordinamento
applicabile alla fattispecie, ma bensì in quanto l'art. 389, ultimo
comma, del codice di procedura penale del 1930 prevede che "il
Pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione
sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto";
che, peraltro, quest'ultima disposizione è fatta salva, e il
procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice
prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, e
quindi con la competenza dibattimentale dello stesso Pretore che ha
condotto l'istruzione sommaria, in virtù della disposizione
transitoria di cui all'art. 241, di guisa che la situazione lamentata
dall'imputato e dall'ordinanza di rimessione si verifica in forza del
combinato disposto degli artt.389, ultimo comma, codice di procedura
penale del 1930, e 241 delle Disposizioni transitorie approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271;
che, però, così precisati sul piano formale i termini delle
censure presentate dal Tribunale, la sostanza della questione
sollevata risulta, tuttavia, sempre la stessa, giacché ciò che si
denunzia, in definitiva, è che -a causa delle disposizioni
transitorie- si perpetui per i vecchi processi la presenza nel
giudizio dibattimentale di quello stesso Pretore che ha compiuto atti
d'istruttoria, e che si ritiene non possa essere imparziale, specie
quando ha già compiuto atti significativi, mentre il nuovo codice di
procedura penale ha eliminato per il regime ordinario siffatta
anomalia istituendo presso le Preture l'ufficio della Procura della
Repubblica;
che, pertanto, la questione può essere decisa nel merito;
che la doglianza, però, non può essere accolta in quanto
rientra nella discrezionalità del legislatore valutare la sorte dei
processi in corso al momento dell'entrata in vigore di nuove norme
processuali e i limiti della loro applicabilità attraverso
l'emanazione di disposizioni che si chiamano "transitorie" appunto
per la loro temporanea applicazione (vedi, per tutte, sentenze n. 322
del 1985; n. 301 del 1986);
che, proprio nei processi in corso viene a riscontrarsi quella
situazione di provvisorietà che aveva giustificato, nelle ricordate
sentenze di questa Corte, la temporanea sopravvivenza di un sistema,
peraltro destinato a cessare per tutti i nuovi processi, sicché la
questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti ed applicati gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 245 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271), in
riferimento agli artt. 3 della Costituzione e 6 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre
1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad
autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955 n. 848;
questione sollevata dal Tribunale di Biella con ordinanza 16 novembre
1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte