Ordinanza n. 183/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 1legge 79/1997
- art. 6legge 79/1997
- art. 60r.d. 37/1934
- art. 61r.d. 37/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e
56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con sei ordinanze
emesse il 29 gennaio 1998 dal Consiglio nazionale forense,
rispettivamente iscritte ai nn. 573, 574, 575, 576, 577 e 578 del
registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Toscano Vincenzo e di Locane
Vincenzo, nonché gli atti di intervento di Fratini Umberto, del
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Guido Belmonte per Toscano Vincenzo, Luigi
Francesco Bonito per Fratini Umberto, Beniamino Caravita di Toritto,
Federico Sorrentino e Alessandro Pace per il Consiglio dell'ordine
degli avvocati di Roma e l'Avvocato dello Stato Felice Pagano per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che alcuni dipendenti della pubblica amministrazione, con
rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno chiesto ai competenti
consigli dell'ordine l'iscrizione all'Albo degli avvocati;
che i consigli aditi hanno rigettato tale richiesta sul
presupposto della sussistenza di incompatibilità fra l'esercizio
della professione forense e il pubblico impiego, ancorché a tempo
parziale;
che gli interessati hanno impugnato dinanzi al Consiglio
nazionale forense i provvedimenti di rigetto delle domande di
iscrizione, invocando la espressa previsione di cui all'art. 1, commi
56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), la quale consente ai
pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di
iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere
professioni;
che il Consiglio nazionale forense ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1, commi
56 e 56-bis della legge n. 662 del 1996;
che, ad avviso del rimettente, l'art. 1, comma 56-bis della legge
citata, aggiunto dall'art. 6 del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, avrebbe
introdotto, sotto le apparenti spoglie d'una norma di
interpretazione, altra del tutto nuova, disciplinando la materia in
modo tale da rivelarsi "non veritiera ed adottata in frode alla
legge";
che inoltre il giudice a quo lamenta la violazione di molteplici
precetti costituzionali, e segnatamente: l'art. 24, dal momento che
lo svolgimento contemporaneo dell'attività di avvocato e di pubblico
impiegato lederebbe l'autonomia e l'indipendenza del difensore,
l'art. 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), poiché l'avvocato
dipendente della Pubblica Amministrazione a tempo parziale non
potrebbe iscriversi alla Cassa di previdenza, presupponendosi per
tale iscrizione lo svolgimento "continuativo" della professione, gli
artt. 54, 97 e 98, in quanto il pubblico impiegato che svolge anche
l'attività di avvocato potrebbe entrare in conflitto di interessi
con l'amministrazione di appartenenza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per l'infondatezza, osservando preliminarmente che la norma
censurata ha natura innovativa (e non interpretativa) e nel merito
sostenendo che il contemporaneo svolgimento della professione forense
e del rapporto di pubblico impiego non comporterebbe alcun conflitto
fra i doveri del difensore e quelli del dipendente pubblico, i quali
"restano su piani diversi";
che hanno chiesto di intervenire il Consiglio dell'ordine degli
avvocati di Roma e l'avvocato Umberto Fratini in proprio, e che le
suddette istanze di intervento sono state ritenute inammissibili con
ordinanza allegata.
Considerato che, anche a prescindere da qualsiasi valutazione in
ordine alla conformità a costituzione del Consiglio nazionale
forense quale giudice speciale, la asserita natura giurisdizionale
del procedimento che vi si svolge comporta comunque che esso sia
indefettibilmente improntato al rispetto delle garanzie minime del
contraddittorio;
che la prima e fondamentale di tali garanzie consiste nella
necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino
o siano messi in condizione di partecipare al procedimento;
che, nei giudizi dinanzi al Consiglio nazionale forense, è parte
necessaria il Consiglio dell'ordine il cui provvedimento è
sottoposto a reclamo;
che, pertanto, il Consiglio dell'ordine deve essere messo in
condizione di prender parte al giudizio, almeno mediante l'esecuzione
degli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61 del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio
d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di
avvocato);
che, nel caso di specie, non risulta che i singoli Consigli
dell'ordine, autori dei provvedimenti impugnati, siano stati
regolarmente avvisati né dell'avvenuto deposito del ricorso, né
dell'avvenuta fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 61 testé
richiamato;
che il mancato compimento dell'attività minima necessaria a
porre le parti in rapporto fra loro (e con il giudice) determina
un'abnormità del procedimento rilevabile ictu oculi;
che la suddetta abnormità comporta la manifesta inammissibilità
della questione (ordinanza n. 423 del 1994; sentenza n. 498 del
1993).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e
56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione, dal
Consiglio nazionale forense, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte