Ordinanza n. 184/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 38Costituzione
- art. 2d.lgs. 375/1993
- art. 3d.lgs. 375/1993
- art. 4d.lgs. 375/1993
- art. 5d.lgs. 375/1993
- art. 6d.lgs. 375/1993
- art. 8d.lgs. 375/1993
- art. 4r.d. 1949/1940
- art. 5r.d. 1949/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del
regio d.-l. 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione
dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli
agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni
professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e
vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli
assegni familiari) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1,
lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori
dell'agricoltura e dei relativi contributi), promosso con ordinanza
emessa il 14 maggio 1998 dal pretore di Salerno nel procedimento
civile vertente tra Gaetano Rago e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 513 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Gaetano Rago;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato Roberto Marrama per Gaetano Rago.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 maggio 1998 nel corso di
un giudizio promosso dal titolare di un'azienda agricola per
contestare l'ammontare dei contributi previdenziali pretesi
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), quale
gestore del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), il pretore
di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico del regio d.-l. 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e
semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi
dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le
associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per
l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per
l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la
corresponsione degli assegni familiari) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6
e 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione
dell'art. 3, comma 1, lettera aa della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei
lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi);
che i contributi previdenziali in agricoltura sono stabiliti
sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola
(articolo unico del regio d.-l. n. 2138 del 1938); a tal fine il
decreto legislativo n. 375 del 1993 prescrive che i datori di lavoro
annotino in un registro d'impresa i periodi di occupazione e le
giornate di lavoro prestate da ciascun lavoratore (art. 2),
presentino la denuncia dei lavoratori occupati (art. 5) e dichiarino
la mano d'opera occupata ai fini dell'accertamento dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale (art. 6); lo stesso decreto
legislativo ha istituito, presso il Servizio contributi agricoli
unificati, un'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori
di lavoro agricolo (art. 3) ed ha attribuito agli uffici provinciali
dello SCAU il controllo sul numero delle giornate di mano d'opera,
consentendo l'imposizione induttiva dei contributi, da liquidare
sulla base delle retribuzioni medie (art. 8);
che, ad avviso del pretore di Salerno, il criterio di calcolo dei
contributi in base all'impiego di mano d'opera, essendo unitario ed
indifferenziato e non tenendo conto degli indici di redditività dei
diversi tipi di coltura, determinerebbe, in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, una disparità di trattamento in danno degli
imprenditori agricoli che, per coltura praticata o per localizzazione
dei terreni, devono ricorrere ad un maggiore impiego di mano d'opera
in aziende che presentano minore redditività; inoltre, ad avviso
dello stesso giudice, l'aumento percentuale dei contributi
previdenziali negli ultimi dieci anni sarebbe sproporzionato rispetto
all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli e priverebbe gli
imprenditori di un'adeguata remunerazione, sino a limitare la
libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41
della Costituzione;
che si è costituito l'imprenditore agricolo ricorrente nel
giudizio principale, per sostenere che le norme denunciate, adottando
un criterio di determinazione dei contributi previdenziali
commisurato al numero delle giornate lavorative effettuate,
discriminerebbero le aziende agricole che praticano colture intensive
su piccole unità colturali, le quali richiedono un elevato impiego
di mano d'opera, con conseguenti oneri contributivi tali da alterare
l'equilibrio economico dell'azienda; inoltre sarebbe irragionevole la
previsione indifferenziata di identiche quote contributive, senza
considerare la differente redditività dei diversi tipi di terreno e
di coltura.
Considerato che i dubbi di legittimità costituzionale investono le
norme che disciplinano i contributi previdenziali in agricoltura,
stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera;
che il criterio contributivo commisurato al numero dei lavoratori
occupati, alla durata, alla quantità ed alla retribuzione del lavoro
prestato, risponde ad un principio generale del sistema
previdenziale, che il legislatore ha apprestato per assicurare ai
lavoratori prestazioni rispondenti alla garanzia costituzionale di
protezione sociale (art. 38 Cost.);
che lo speciale criterio di determinazione ed accertamento dei
contributi previdenziali in agricoltura (quale risultava dagli artt.
4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e dall'art. 5 del
decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59), sulla base della
estensione e del tipo di coltura praticato nelle diverse province e
zone agricole (ettaro-coltura), anziché sulla base dell'impiego
effettivo di mano d'opera per ogni azienda agricola, è stato
dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
in quanto portava al risultato di imporre pesi diseguali a soggetti
che si trovavano in condizioni di parità o pesi eguali a soggetti
che non erano in eguali condizioni (sentenza n. 65 del 1962);
che l'eventuale previsione di agevolazioni nella corresponsione o
nell'ammontare dei contributi previdenziali è rimessa alle scelte
discrezionali del legislatore, il quale, per conseguire finalità
della politica agricola, può stabilire un regime differenziato
ragionevolmente giustificato da oggettive situazioni di zone
svantaggiate, tenendo conto, come nel caso dei terreni di montagna,
delle cause e delle caratteristiche specifiche di depressione
(sentenza n. 354 del 1992); tuttavia, una disciplina speciale di
agevolazione ha carattere derogatorio e non può essere assunta quale
termine di comparazione per la valutazione della disparità di
trattamento rispetto alla disciplina generale, ai fini
dell'estensione della medesima agevolazione ad altre situazioni (tra
le molte, sentenze n. 272 del 1994 e n. 216 del 1993);
che nemmeno sussiste la denunciata violazione della libertà di
iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), che garantisce la
scelta e lo svolgimento delle attività economiche senza arbitrarie
restrizioni (sentenze n. 622 del 1987 e n. 12 del 1963), ma non anche
la redditività delle aziende mediante un criterio di commisurazione
dei contributi previdenziali diverso da quello ragionevolmente
previsto dalla disciplina comune;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del regio d.-l. 28 novembre 1938,
n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della
riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori
dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza
malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la
maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari) e degli artt.
2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
(Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa) della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi
contributi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte