Ordinanza n. 185/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 45Costituzione
- art. 5Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, 55 e 201
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
21 febbraio 1996 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile
vertente tra il Caseificio sociale Val Tidone s.r.l. e la Latteria
sociale cooperativa Aurora in liquidazione coatta amministrativa
iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato
passivo di una società cooperativa agricola in liquidazione coatta
amministrativa, il tribunale di Piacenza, con ordinanza emessa in
data 21 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36
e 45 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), nella parte in cui, nella procedura di liquidazione
coatta amministrativa, non consente di estendere il privilegio al
credito per interessi delle società cooperative agricole di
produzione e lavoro e, in via subordinata, nella parte in cui non
consente tale estensione a tutte le cooperative agricole;
che a parere del giudice a quo ciò comporterebbe una violazione
degli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, potendo nel caso di specie
valere quelle argomentazioni che hanno indotto la Corte a dichiarare
l'incostituzionalità delle norme che escludevano l'estensione del
privilegio agli interessi con riguardo sia ai crediti di lavoro
subordinato che a quelli delle società o enti cooperativi di
produzione e lavoro di cui all'art. 2751-bis n. 5 cod. civ;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità della prima questione e per l'infondatezza della
seconda.
Considerato che con riguardo alla prima delle due questioni
sollevate, il giudice rimettente si duole della mancata estensione
del privilegio al credito per interessi delle società cooperative
agricole di produzione e lavoro nell'ambito della procedura di
liquidazione coatta amministrativa;
che la cooperativa in questione non è, come espressamente
riconosciuto dallo stesso giudice a quo, una cooperativa di
produzione e lavoro, bensì una cooperativa agricola il cui scopo è
quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, ben diverso, quindi, da quello proprio delle cooperative
agricole di produzione e lavoro, consistente, al contrario, nello
scopo (mutualistico) volto a collocare il lavoro dei cooperatori alle
migliori condizioni;
che risulta pertanto evidente l'insussistenza del necessario
nesso di pregiudizialità tra la questione di legittimità
costituzionale e la decisione del giudizio principale, posto che nel
caso concreto non si è in presenza di una società cooperativa
agricola di produzione e lavoro;
che, con riguardo alla seconda delle questioni sollevate, il
rimettente lamenta la mancata estensione del privilegio a tutte le
cooperative agricole; nel sollevare tale questione, tuttavia,
espressamente dichiara che l'eventuale accoglimento, che porterebbe
ad estendere il privilegio a tutte le cooperative agricole, non
sarebbe conforme all'interpretazione degli artt. 36 e 45 della
Costituzione, come delineata dalla giurisprudenza della Corte;
che, così come prospettata, la questione difetta dei necessari
requisiti di chiarezza, risultando anzi sollevata in termini
perplessi, se non addirittura contraddittori, atteso che lo stesso
giudice a quo mostra con evidenza che l'invocata estensione del
privilegio a tutte le cooperative agricole non sarebbe conforme ai
parametri costituzionali indicati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201,
54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, dal tribunale di Piacenza con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte