Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CREDITI PRIVILEGIATI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE AGRICOLE DI PRODUZIONE E LAVORO - ESTENSIONE DEL PRIVILEGIO AGLI INTERESSI SU TALI CREDITI - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 45 COST. - ESTENSIONE IN VIA SUBORDINATA ANCHE AGLI INTERESSI SUI CREDITI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE PRINCIPALE - DIFETTO DI CHIAREZZA DELLA QUESTIONE SUBORDINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate l'una in via subordinata all'altra, delle quali, la principale difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo', e la subordinata difetta dei necessari requisiti di chiarezza, essendo formulata in termini complessi e contraddittori (nella specie, il giudice rimettente censura, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, gli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non estende il privilegio al credito per interessi delle societa' cooperative agricole di produzione e lavoro, laddove il giudizio 'a quo', di opposizione allo stato passivo, non riguarda una cooperativa agricola di produzione e lavoro, ovvero a tutte le cooperative agricole, come quella interessata dal giudizio 'a quo', benche' cio' comporterebbe un'interpretazione degli invocati parametri dell'art. 36 e 45 della Costituzione, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale). red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 55 Legge fallimentareart. 54 Legge fallimentare
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELL'ENTE ASSOGGETTATO A L.C.A. - ATTRIBUZIONE AL LIQUIDATORE DEL POTERE DI PROCEDERE, ENTRO UN TERMINE NON PERENTORIO, ALL'ISCRIZIONE DEI CREDITI AMMESSI - DIVIETO DI ESERCIZIO DI AZIONI - INDIVIDUALI A TUTELA DEI CREDITI STESSI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita` dell'art. 201 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede l'attribuzione del potere al liquidatore, nell'ambito della procedura di l.c.a., di procedere all'iscrizione dei crediti ammessi e vieta l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti stessi. Infatti la norma impugnata non riguarda i crediti di lavoro pagabili in via di prededuzione ex art. 111 l.f. (nella fattispecie crediti relativi all'indennita` di anzianita`) ne` viene dimostrata dal giudice rimettente l'estensione della norma impugnata a tali diversi crediti. Del resto, l'eventuale pronuncia resa dalla Corte non potrebbe essere utilizzata dal giudice rimettente, in quanto i provvedimenti relativi allo "stato" giurisdizionale dell'impresa in l.c.a. competono al tribunale della sede principale dell'impresa (art. 209 legge fallimentare). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 201 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 207, 208 e 209 stesso R.D., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 207 Legge fallimentareart. 209 Legge fallimentareart. 208 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ENTE ASSOGGETTATO A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ACCERTAMENTO DEI CREDITI NEI SUOI CONFRONTI - RICHIAMO DELL'ART. 52, SECONDO COMMA, E APPLICABILITA' DELLE NORME RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO FALLIMENTARE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui richiama il secondo comma dell'art. 52 e rende applicabili all'accertamento dei crediti dell'ente assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, le norme circa la formazione dello stato passivo fallimentare, con gli adattamenti preveduti negli artt. 207, 208 e 209 del predetto decreto.
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL'ORGANO LIQUIDATORE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO SENZA IMMEDIATO INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PRECLUSIONE PER I CREDITORI DI AZIONI INDIVIDUALI - VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE.
Dal fatto che la procedura per l'accertamento passivo, in correlazione alla struttura ed alle finalita' della liquidazione coatta amministrativa, si svolga a cura di un commissario liquidatore, designato e soggetto al controllo della pubblica amministrazione, senza l'immediato intervento dell'autorita' giudiziaria (diversamente da quanto previsto per l'ordinaria procedura fallimentare), e che, in pendenza di tale procedura, sia precluso ai creditori l'esercizio di azioni individuali di cognizione, non deriva violazione della garanzia di tutela giurisdizionale. Si tratta infatti di liquidazione attinente all'obbligatorio espletamento di un preventivo procedimento amministrativo volto a tutelare la par condicio creditorum unitamente all'interesse pubblico; le quali si risolvono nella improponibilita' soltanto temporanea delle domande giudiziali.