Ordinanza n. 186/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 397/1988
usata come parametro
citata
- art. 9Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e
9-octies, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
(Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre
1988, n. 475, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1995 dal
pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Garbin Nereo
ed altra, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che - nel corso del procedimento penale nei confronti di
N. Garbin ed altri, imputati del reato di cui agli artt. 3, comma 3,
e 9-octies, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
(Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti
industriali), convertito, con modificazioni nella legge 9 novembre
1988, n. 475 - il pretore di Vicenza ha sollevato, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dei succitati artt. 3, comma 3, e
9-octies, comma 3, nella parte in cui "sanzionano penalmente la
infedele comunicazione alla regione o alla provincia delegata della
quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno
precedente";
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni denunciate
risulterebbero lesive della c.d. "libertà dalle autoincriminazioni"
sancita dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, posto che
nel diritto di difesa dell'imputato dovrebbe ritenersi, altresì,
compreso "il diritto del cittadino di non fornire le prove della
propria eventuale colpevolezza e, più in generale, prove
suscettibili di pregiudicare lo svolgimento dei suoi assunti
difensivi in un già instaurato o eventuale processo";
che, infatti, le norme censurate porrebbero i soggetti
destinatari di fronte all'alternativa di trasmettere dati veritieri,
con il rischio di un processo penale per l'irregolare smaltimento dei
rifiuti, oppure di evitare di fornire le informazioni richieste o di
fornirle incomplete, con il rischio di un processo penale in base
alle stesse norme oggetto di contestazione;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la ratio delle disposizioni censurate consiste
nella necessità di consentire alle autorità preposte un adeguato
controllo sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti (speciali,
di origine industriale, assimilabili agli scarichi tossici e nocivi)
attraverso un sistema permanente di informazioni analitiche e
sintetiche sulla quantità e qualità dei rifiuti stessi preordinate
a realizzare il catasto e osservatorio dei rifiuti, istituito con
l'art. 3 della stessa legge n. 475 del 1988;
che, pertanto, gli obblighi di comunicazione della quantità e
qualità dei rifiuti sopraindicati prodotti o smaltiti, previsti
dalle disposizioni censurate, risultano strumentalmente diretti alla
tutela dell'ambiente, garantita come diritto fondamentale dall'art.
9 della Costituzione e trovano, altresì, specifico fondamento
nell'art. 41, secondo comma, della Costituzione per il quale
l'iniziativa economica privata deve svolgersi in modo da garantire
"la sicurezza, la libertà e la dignità umana" da ricollegarsi anche
alla tutela dell'ambiente;
che, inoltre, i predetti obblighi di comunicazione rientrano
nella sfera dei doveri inerenti ai produttori e smaltitori di rifiuti
ed, in quanto tali, risultano assunti in base ad una libera scelta
dell'individuo di svolgere una attività economica che comporta oneri
previsti dalla legge;
che su un piano più generale non può negarsi che la legge possa
ragionevolmente (senza aggravare inutilmente la posizione del
soggetto interessato) prescrivere, in via generale, a carico di tutti
coloro che espletano una determinata attività liberamente scelta,
obblighi non legati alla pretesa punitiva (anche se sanzionati in via
amministrativa o penale) di comunicazione della stessa attività o
delle modalità d'esercizio (come presupposto della legittimità),
quando questa sia soggetta a controlli della pubblica
amministrazione, tanto più se correlati a una doverosa salvaguardia
di interessi fondamentali secondo Costituzione, quali la tutela
dell'ambiente e della indissolubile qualità della vita dell'uomo;
che, d'altro canto, il diritto al silenzio dell'imputato, in
quanto specificazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, opera, per costante giurisprudenza
di questa Corte, dal momento della instaurazione del procedimento
penale o dal momento in cui l'indizio di reato si soggettivizza nei
confronti di una determinata persona (sentenze nn. 198 e 181 del
1994);
che non è ipotizzabile esercizio del diritto di difesa "in
relazione a comportamenti che in sé considerati non costituiscono
autodenuncia o confessione di reati"; "se manca un rapporto diretto
tra incriminazione e le domande della pubblica autorità" ovvero "tra
dichiarazioni e gli adempimenti" cui il soggetto è penalmente tenuto
da un lato e l'incriminazione eventuale, per uno o più reati,
dall'altro, venendo meno in radice ogni possibilità di invocare la
garanzia costituzionale dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione (v. sentenze n. 236 del 1984 e n. 32 del 1965);
che, di conseguenza, gli obblighi di cui alle disposizioni
censurate, muovendosi in ambito di controllo amministrativo di
dichiarazioni di quantità e qualità di rifiuti prodotti o smaltiti
che di per sé non riguardano fattispecie criminose, potendo queste
verificarsi solo se la formazione e lo svolgimento non avvengono con
l'osservanza delle modalità e dei limiti fissati in base a legge,
sono assolutamente inconferenti rispetto ai presupposti che governano
l'ambito di operatività dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, mentre la conseguenza ipotizzata dal remittente è una
semplice eventualità di fatto e non certo una conseguenza
astrattamente necessaria ed inevitabile della circostanza di produrre
e smaltire rifiuti e di dover conseguentemente effettuare le dovute
comunicazioni alla regione o alla provincia;
che tale rapporto di semplice eventualità di fatto, e non di
necessaria conseguenzialità, esclude che colui il quale renda la
dichiarazione della qualità e quantità del rifiuto imposta dalla
norma impugnata, si autodenunci, per ciò solo, di altri
comportamenti costituenti illecito penale (v., in fattispecie di
omessa dichiarazione di attività o disponibilità all'estero in
relazione a eventuali violazioni valutarie, ordinanza n. 655 del 1988
e sentenza n. 236 del 1984; in fattispecie di obbligo di
dichiarazione per i cittadini italiani di natanti non iscritti in
pubblici registri nazionali, ordinanza n. 258 del 1985);
che in sostanza vi può essere un obbligo di collaborazione
(mediante comunicazioni o denunce di attività o questionari, purché
non direttamente legati a pretesa punitiva) ai controlli
amministrativi, come onere in via generale posto dalla legge a carico
di soggetti che abbiano autonomamente scelto di intraprendere una
determinata attività, quando questa sia soggetta a poteri di
controllo della pubblica amministrazione in base a legge e nel
rispetto dei limiti costituzionali;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 9-octies, comma 3, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sollevata, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte