Ordinanza n. 186/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 52Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 226 e 229 del
codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 dello
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 2000 dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino
nel procedimento penale a carico di M. M., iscritta al n. 720 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 luglio 2000 (r.o. n. 720
del 2000), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e
52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 226 e 229 del codice penale militare di
pace, in riferimento all'art. 260 dello stesso codice, nella parte in
cui non prevedono che i reati, rispettivamente, di ingiuria e di
minaccia commessi da un militare in danno di altro militare siano
puniti, oltre che a richiesta del comandante del corpo o di altro
ente superiore da cui dipende il militare colpevole, anche a querela
della persona offesa;
che il rimettente premette di essere investito della
richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in
rapporto ai reati di ingiuria e di minaccia (artt. 226 e 229 del
codice penale militare di pace) ascritti ad un militare a seguito di
denuncia-querela di altro militare: richiesta basata esclusivamente
sulla mancanza della richiesta di procedimento del comandante di
corpo della persona sottoposta alle indagini, prevista dall'art. 260
del codice penale militare di pace come condizione di procedibilità
relativamente ai reati per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (quali
quelli indicati);
che, ad avviso del rimettente, la previsione della
punibilità dei fatti criminosi in esame esclusivamente a richiesta
del comandante di corpo, e non anche a querela della persona offesa,
comprometterebbe il principio di "permeabilizzazione"
dell'ordinamento delle Forze armate allo spirito e ai valori
democratici dello Stato, sancito dall'art. 52, terzo comma, della
Costituzione, essendo le valutazioni del comandante ispirate ad una
logica "istituzionalistica" di tutela dell'"immagine del reparto",
intesa quale valore comunque prevalente sui diritti della persona
tutelati dalle norme incriminatici dell'ingiuria e della minaccia;
che le disposizioni impugnate si porrebbero altresì in
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto la scelta del
comandante di corpo di mantenere "segretato" l'illecito nell'ambito
della caserma, astenendosi dal proporre la richiesta di procedimento,
impedirebbe alla parte offesa di esercitare il proprio diritto al
risarcimento del danno nel processo penale mediante la costituzione
di parte civile, consentita anche davanti ai tribunali militari a
seguito della declaratoria di incostituzionalità, con sentenza di
questa Corte n. 60 del 1996, dell'art. 270, primo comma, del codice
penale militare di pace;
che risulterebbe violato, infine, l'art. 3 della
Costituzione, a fronte della irragionevole disparità di trattamento
tra la persona offesa dai reati militari di ingiuria e minaccia e
quella offesa dai corrispondenti reati comuni (artt. 594 e 612 cod.
pen.), la quale, mediante la proposizione della querela, può dar
corso all'azione penale senza preclusioni di sorta.
Considerato che questa Corte ha di recente ritenuto
manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale
coincidenti nella sostanza con quella odierna, ancorché aventi ad
oggetto norme incriminatrici in parte diverse (cfr. ordinanze nn. 410
e 562 del 2000);
che, nell'occasione, la Corte - confermando la propria
costante giurisprudenza - ha in particolare ribadito come l'istituto
della querela, non previsto attualmente in rapporto ad alcuno fra i
reati militari, debba ritenersi con essi incompatibile, stante
l'offesa alla disciplina e al servizio, e dunque ad un interesse
eminentemente pubblico, che caratterizza tali fattispecie criminose
(v. anche, da ultimo, ordinanze nn. 415, 563, 588 del 2000);
che, in questa prospettiva, l'attribuzione al comandante di
corpo, tramite l'istituto della richiesta di procedimento, della
facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura
disciplinare e il ricorso all'ordinaria azione penale, non può
ritenersi in contrasto con il principio informatore dell'ordinamento
delle Forze armate - identificato dall'art. 52, terzo comma, della
Costituzione nello spirito democratico della Repubblica - trattandosi
di scelta che mira ad adeguare al caso concreto la risposta
dell'ordinamento militare, stante l'esistenza di casi nei quali, per
la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione
penale rischierebbe di causare un pregiudizio
proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso;
che va escluso, altresì, che l'impedimento alla costituzione
di parte civile nel processo relativo al reato militare, conseguente
alla mancata proposizione della richiesta da parte del comandante,
comporti una violazione del diritto di difesa, giacché il soggetto
danneggiato dispone di mezzi di tutela giudiziaria alternativi, e
segnatamente della facoltà di esercitare, senza alcun ostacolo,
l'azione risarcitoria nella sua sede naturale, ossia davanti al
giudice civile;
che neppure, da ultimo, è ravvisabile una lesione del
principio di uguaglianza, in quanto la diversità di trattamento
rilevata dal giudice a quo trova giustificazione nella peculiare
posizione del cittadino inserito nell'ordinamento militare -
caratterizzato da specifiche regole di natura cogente - rispetto a
quella della generalità dei cittadini.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 226 e 229 del codice penale
militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo codice,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale
militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte