Ordinanza n. 187/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 445Codice di procedura penale
- art. 18legge 47/1985
- art. 19legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 240Codice penale
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 2Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi
settimo, ottavo e nono, e 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive
modificazioni e dell'art. 445 del codice di procedura penale,
promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30 ottobre ed il 7 novembre
1995 dal pretore di Lecce, sez. distaccata di Gallipoli, nei
procedi-menti penali a carico di Sagliocca Giovanna ed altri e Sances
Giovanni ed altri, iscritte ai nn. 336 e 340 del registro ordinanze
1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998, il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, con due ordinanze di contenuto identico, emesse nel
corso di altrettanti procedimenti penali per lottizzazione abusiva
(ordinanza r.o. n. 336 del 1997, del 30 ottobre 1995, pervenuta alla
Corte costituzionale il 16 maggio 1997, e ordinanza r.o. n. 340 del
1997, del 7 novembre 1995, pervenuta alla Corte il 19 maggio 1997),
il pretore di Lecce - sez. distaccata di Gallipoli - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, settimo,
ottavo e nono comma, e 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 445 cod.
proc. pen., nella parte in cui dette norme non prevedono con adeguata
precisione - trattandosi di norme con piena incidenza penalistica
diretta e indiretta - né le caratteristiche dei provvedimenti,
adottati in via amministrativa dal sindaco, di acquisizione al
patrimonio del comune delle aree lottizzate e di demolizione delle
opere, né quelle della confisca da disporsi dal giudice penale, in
relazione anche all'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen., né,
infine, quelle della sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi è stata lottizzazione, specie nell'ipotesi di
eventuale applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.
445 cod. proc. pen.;
che il giudice a quo ha osservato che da tale incertezza
interpretativa potrebbero conseguire dubbi di legittimità
costituzionale delle norme in esame in riferimento agli artt. 3, 9,
24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione, per la possibilità
di sovrapposizioni e interferenze tra autorità amministrativa,
organo giurisdizionale amministrativo e giudice penale, e di
contrasto tra giudicati, che potrebbero riflettersi sia sulla
finalità delle norme, di più efficace tutela dell'assetto
urbanistico ed ambientale, sia sull'attività difensiva, per
l'incertezza in cui potrebbe trovarsi l'imputato, sia sulla intera
funzionalità del procedimento penale;
che, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'art.
19 della legge n. 47 del 1985 è impugnato nella parte in cui non
contiene alcun riferimento specifico alla norma generale in tema di
confisca di cui all'art. 240 cod. pen., per la possibilità che le
conseguenti incertezze interpretative ed applicative incidano
negativamente sui diritti costituzionalmente protetti di cui si è
detto; e, per le stesse ragioni, viene censurato l'art. 445 cod.
proc. pen., perché, nel disporre che la sentenza prevista dall'art.
444 cod. proc. pen., comma 2, non comporta l'applicazione di pene
accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca
nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, cod. pen., omette
l'esplicito richiamo all'ipotesi di confisca obbligatoria di cui allo
stesso art. 19;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la
infondatezza delle questioni, rilevando che il giudice rimettente
prospetta diverse ottiche ermeneutiche, e richiede l'intervento della
Corte costituzionale senza evidenziare la contrarietà delle norme
impugnate ai principi costituzionali invocati.
Considerato che, per la identità delle questioni sollevate, i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
pronuncia;
che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice
rimettente deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità delle norme sulla base della
interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, specie in
assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le eventuali
lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri
ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando
l'interpretazione conforme a Costituzione (v., ex plurimis ordinanza
n. 39 del 1998, sentenza n. 350 del 1997);
che, nella specie, il giudice a quo si è, invece, limitato a
ricostruire le diverse posizioni della giurisprudenza e della
dottrina in ordine alle problematiche sollevate, prospettando la
semplice eventualità che dalle incertezze interpretative cui darebbe
luogo la formulazione delle norme impugnate possa derivare la
illegittimità costituzionale delle stesse;
che questa Corte ha ripetutamente dichiarato la manifesta
inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale
sollevate in maniera perplessa o ancipite (v. ordinanze n. 39 del
1998, n. 101 del 1996), tali dovendosi ritenere quelle nelle quali
sono configurate due possibili interpretazioni, con diversi esiti
correttivi;
che, comunque, per quanto riguarda in particolare il dubbio
interpretativo che si pone il giudice a quo in ordine
all'applicabilità del provvedimento di confisca previsto dall'art.
19 della legge n. 47 del 1985 in caso di c.d. patteggiamento, esso è
già stato risolto, nel lasso di tempo - tutt'altro che breve -
intercorso tra la pronuncia dell'ordinanza di rimessione ed il suo
invio a questa Corte, in senso affermativo dalla giurisprudenza di
legittimità, alla stregua del rilievo che, in tema di lottizzazione
abusiva, la confisca dei terreni, che ha natura di sanzione
amministrativa, e non di misura di sicurezza, consegue ad una
sentenza che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
prescindendo, pertanto, da una condanna al riguardo;
che, sotto altro profilo, le ordinanze di rimessione non
contengono una adeguata motivazione in ordine alla non manifesta
infondatezza delle questioni sollevate con riferimento ai parametri
invocati;
che, pertanto, le stesse questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, settimo,
ottavo e nono comma, e 19 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme
in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 445 del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
9, 24, 101, secondo comma, e 102 della Costituzione, dal pretore di
Lecce - sez. distaccata di Gallipoli, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte