Ordinanza n. 187/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 280 e 391,
comma 5, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Latina con ordinanza emessa il 20 settembre 1999,
iscritta al n. 459 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Latina ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 280 e 391, comma 5, del codice di procedura penale nella parte
in cui, per i reati di cui all'art. 381, comma 2, cod. proc. pen.,
non consentono l'applicazione di misure cautelari coercitive fuori
dei casi di arresto in flagranza di reato;
che il rimettente, premesso di essere investito della
richiesta del pubblico ministero di applicazione della custodia
cautelare in carcere nei confronti di persona indagata per truffa
continuata (art. 640 cod. pen.), rileva che per tale reato, punibile
con pena fino a tre anni di reclusione, ai sensi degli artt. 278 e
280 cod. proc. pen. non può essere applicata alcuna misura cautelare
"a tutela della collettività e delle potenziali vittime di futuri
illeciti che verosimilmente il prevenuto continuerà a perpetrare",
nonostante sussistano le condizioni dell'art. 273 cod. proc. pen. e
le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen;
che a parere del giudice a quo l'impossibilità di applicare
una misura cautelare all'indagato, solamente perché non è stato
arrestato in flagranza di reato, violerebbe in primo luogo il
"principio di cui all'art. 2 Cost., in base al quale compito primario
della Repubblica [...] è quello di garantire i diritti inviolabili
dell'uomo, tra cui rientra senza dubbio quello a vedere protetta la
propria sicurezza dalla commissione di fatti puniti come reato";
che secondo il rimettente la tutela della sicurezza dei
cittadini comporterebbe "il necessario intervento dell'autorità
giudiziaria per limitare l'altrui libertà personale nei casi in cui
ciò sia assolutamente indispensabile, anche con l'applicazione di
misure cautelari", la cui "necessaria sussistenza" sarebbe implicita
nella previsione di limiti massimi della carcerazione preventiva
contenuta nell'art. 13, quinto comma, Cost;
che nel caso in esame la preclusione all'emissione di misure
cautelari sarebbe inoltre in contrasto con il principio di
ragionevolezza e di eguaglianza "nel trattamento di situazioni
identiche", in quanto condurrebbe a "conseguenze paradossali", quali
la possibilità di emettere una misura coercitiva all'esito
dell'udienza di convalida anche se l'arresto non è stato
convalidato, ovvero per fatti delittuosi di minore gravità solo
perché accompagnati dall'arresto in flagranza o in "quasi
flagranza", mentre per fatti più gravi la misura sarebbe impedita
solamente perché "la fortuna o l'abilità impediscono l'accertamento
in flagranza dei delitti";
che l'irragionevolezza del divieto di ricorrere a misure
coercitive risulterebbe particolarmente evidente in casi, come quello
di specie, in cui si procede contro l'autore di innumerevoli truffe,
"commesse in breve arco temporale ai danni di ignare vittime con
assoluta certezza della reiterazione, anche attuale, della medesima
condotta [...], con grave pregiudizio della sicurezza delle future e
potenziali vittime le quali al potenziale danno del reato
eventualmente subito aggiungerebbero la beffa dell'impossibilità
normativa di intervenire in sede cautelare nei confronti
dell'indagato [...]";
che gli effetti delle disposizioni censurate sarebbero ancor
più "lesivi della tutela della sicurezza dei cittadini nel presente
momento storico, nel quale il notevole lasso di tempo per giungere ad
un provvedimento definitivo di condanna e l'assoluta incertezza circa
la sua effettiva esecuzione rendono impossibile rimettersi alla sola
decisione esecutiva di condanna per ottenere l'interruzione di gravi
condotte criminali, imponendo - nei casi in cui la legge lo consente
- il ricorso a misure cautelari (non necessariamente di natura
detentiva)";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
che, in particolare, l'Avvocatura rileva che i parametri
costituzionali in riferimento ai quali è stata prospettata la
questione sono evocati in modo erroneo: da un lato, l'art. 2 della
Costituzione non consacra affatto il diritto inviolabile "ad una
generica sicurezza"; dall'altro, l'art. 3 della Costituzione
presuppone l'omogeneità delle ipotesi messe a confronto, mentre
l'assoggettamento a misura precautelare configura una "plausibile
differenziazione" rispetto alla situazione in cui l'indagato sia
libero;
che secondo l'Avvocatura la disciplina censurata è pertanto
conforme ai principi costituzionali enunciati dagli artt. 13 e 27
Cost., dai quali discende che la carcerazione preventiva, da
considerare situazione "eccezionale", è ispirata alla logica della
extrema ratio e a criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Considerato che il rimettente lamenta che il combinato disposto
degli artt. 280 e 391, comma 5, del codice di procedura penale
consenta di applicare una misura cautelare coercitiva nei confronti
di persona sottoposta ad indagini per uno dei reati elencati
dall'art. 381, comma 2, cod. proc. pen. (nel caso di specie, per il
delitto di truffa) solo ove la stessa sia stata arrestata in
flagranza di reato, e non anche quando si proceda nei confronti di
indagato in stato di libertà;
che ad avviso del giudice a quo tale preclusione si pone in
contrasto con l'art. 2 della Costituzione, in base al quale sarebbe
compito primario della Repubblica (e quindi del legislatore e
dell'autorità giudiziaria) garantire i diritti inviolabili
dell'uomo, tra cui rientra il diritto a "vedere protetta la propria
sicurezza dallacommissione di fatti puniti come reato" mediante
interventi dell'autorità giudiziaria limitativi dell'altrui libertà
personale;
che sarebbe violato anche l'art. 3 Cost., in quanto la
disciplina che impedisce di disporre misure coercitive solo perché
l'abilità o la fortuna ha consentito all'indagato di evitare
l'arresto in flagranza, anche se ha commesso fatti in concreto più
gravi di quelli per cui gli autori sono stati arrestati in flagranza,
risulterebbe intrinsecamente priva di ragionevolezza, e
determinerebbe inoltre paradossali disparità di trattamento nelle
ipotesi in cui per il medesimo fatto la possibilità di applicare una
misura cautelare sia condizionata dalla circostanza che l'autore del
reato è stato colto in flagranza;
che l'art. 2 della Costituzione è evocato erroneamente,
posto che tra i diritti inviolabili dell'uomo non rientra
l'aspettativa dei consociati di vedere tutelata la propria sicurezza
mediante una disciplina legislativa- quale quella auspicata dal
rimettente - volta a generalizzare il ricorso alle misure cautelari
limitative della libertà personale;
che, quanto alle censure riferite all'art. 3 Cost., il
rimettente pone a raffronto situazioni di fatto e processuali non
omogenee, quali quelle dell'indagato, sia pure per il medesimo titolo
di reato, arrestato in flagranza ovvero in stato di libertà;
che di tale diversità di situazioni il legislatore ha tenuto
opportunamente conto, stabilendo appunto che quando l'arresto in
flagranza è stato eseguito per uno dei reati indicati nell'art. 381,
comma 2, cod. proc. pen., le misure coercitive possono essere
disposte anche al di fuori dei limiti edittali di pena stabiliti
dall'art. 280 cod. proc. pen., all'evidente e non irragionevole fine
di coordinare la facoltà di procedere all'arresto in flagranza con
la possibilità di disporre all'esito della convalida, e dunque
solamente quando l'arresto risulti legittimamente eseguito, misure
coercitive (v. sentenza n. 4 del 1992 e ordinanza n. 148 del 1998);
che spetta esclusivamente alla discrezionalità del
legislatore determinare, nel rispetto del principio della riserva di
legge stabilito dall'art. 13, secondo comma, Cost., i casi in cui il
giudice può disporre restrizioni della libertà personale, ed è
pure riservata alla discrezionalità del legislatore la
determinazione dei casi eccezionali di necessità e urgenza in cui
possono essere adottati provvedimenti provvisori limitativi della
libertà personale ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della
Costituzione (cfr. sentenza n. 188 del 1996);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 280 e 391, comma 5, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e
3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte