Ordinanza n. 19/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/1967 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 149r.d. 148/1915
citata
- art. 82Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 83Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 84Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 149,
nono comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12
febbraio 1941, n. 297, promossi con deliberazioni emesse il 19 gennaio
1966 dal Consiglio comunale di Camaiore sul ricorso di Altamura Luigi
ed altri contro Coluccini Giuseppe ed il 5 agosto 1966 dal Consiglio
comunale di Palo del Colle sulle richieste di decadenza dei consiglieri
comunali Lanzellotto Nicolò, Minerva Vito e Alberga Vito, iscritte ai
nn. 164, 174, 175 e 176 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10
settembre 1966 e n. 239 del 24 settembre 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che con le deliberazioni sopra riportate si sono proposte
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 149, nono
comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio
1941, n. 297;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del
1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 82,
83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956,
n. 136, nelle parti che riguardano i consigli comunali, nonché degli
artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5
aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale";
che i consigli comunali, in materia di eleggibilità, nonché di
decadenza e di revoca dei consiglieri comunali e del sindaco, non
possono svolgere attività giurisdizionali né porre questioni di
legittimità costituzionale presso questa Corte;
che in conseguenza le questioni proposte con le deliberazioni
riportate in epigrafe non possono essere prese in esame dalla Corte
costituzionale;
che perciò vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale relative agli artt. 149, nono comma, del R.D. 4 febbraio
1915, n. 148, e 160 del R.D. 12 febbraio 1941, n. 297, proposte con le
deliberazioni citate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte