Ordinanza n. 19/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 17d.l. 9/1982
- art. 17legge 94/1982
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
58 e 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni
degli immobili urbani), promossi con ordinanze emesse il 29 novembre
1983 dal Pretore di Roma, il 18 e 22 luglio, il 31 agosto e il 18
novembre 1983 dal Pretore di Napoli (n. 7 ord.), il 10 dicembre 1983
dal Pretore di Tivoli (n. 3 ord.), il 30 gennaio 1983 dal Pretore di
Guardia Sanframondi, il 20 settembre 1983 e il 28 gennaio 1984 dal
Pretore di Napoli, iscritte ai nn. 63, da 68 a 71, da 99 a 101, da 139
a 141, 261, 827 e 828 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 109, 134, 162, 197, 238 e 280
del 1984.
Visti gli atti di costituzione di Lubrano Francesco e dell'INAIL
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritentato che nel corso di un procedimento civile vertente tra
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, locatore, e Lubrano Francesco, conduttore, ed avente ad oggetto
sfratto per finita locazione, il Pretore di Roma con ordinanza del 29
novembre 1983 (reg. ord. n. 63 del 1984), sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n.
392;
che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al
locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza
dover provare un giustificato motivo, ledessero l'interesse
all'abitazione del conduttore, la cui tutela costituzionale emergeva
dall'art. 42, secondo comma, Cost., ossia dalla subordinazione della
tutela della proprietà privata alla sua funzione sociale;
che il Pretore asseriva di non ignorare che la questione era stata
già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n.
252 del 1983; egli tuttavia riteneva di doverla prospettare in termini
nuovi, e cioè con riferimento limitato al caso in cui il locatore
fosse uno degli enti o società, quale sicuramente l'INAIL, tenuti a
trasmettere ai comuni l'elenco delle proprie abitazioni disponibili, ai
sensi del primo comma dell'art. 17 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 conv. in
l. 25 marzo 1982 n. 94, ed a darle in locazione con priorità ai
soggetti di cui al secondo comma dello stesso art. 17;
che, secondo il magistrato rimettente, le limitazioni alla
proprietà immobiliare di questi enti, apportate dall'art. 17 cit.,
rendeva contraddittoria e irrazionale l'attribuzione agli stessi del
diritto di fruire della cessazione della locazione, senza alcun
riguardo all'interesse dei conduttori (i quali bene avrebbero potuto
poi rientrare tra i soggetti titolari della priorità di cui al secondo
comma dello stesso art. 17);
che questione simile veniva sollevata dal Pretore di Napoli con le
ordinanze nn. da 68 a 71, da 99 a 101, 827 e 828 del 1984, meglio
indicate in epigrafe;
che, secondo il Pretore di Napoli, il potere di giovarsi del
termine finale del rapporto di locazione, quando il locatore sia non un
piccolo proprietario ma "una società o impresa di lucro", sarebbe
univocamente diretto a fini di speculazione e quindi il suo esercizio
si presenterebbe come abuso del diritto di proprietà della casa, con
conseguente violazione, ancora, dell'art. 42 Cost.;
che questioni analoghe venivano sollevate dai Pretori di Tivoli e
di Guardia Sanframondi, con le ordinanze nn. da 139 a 141 e 261 del
1984, meglio indicate in epigrafe;
che secondo questi magistrati il suddetto diritto del locatore
sembrava porsi in contrasto con le seguenti norme della Costituzione:
- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nonché
l'adempimento dei doveri di solidarietà;
- art. 3, che sancisce il principio di eguaglianza ed affida alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla parità dei
cittadini;
- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica e la
proprietà privata solo in funzione dell'utilità sociale, della
sicurezza, libertà e dignità umana;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva
che si dichiarasse la manifesta infondatezza di tutte le questioni;
che nella causa relativa all'ordinanza n. 63 del 1984 si costituiva
il conduttore Lubrano, il quale aderiva alle argomentazioni contenute
nell'ordinanza di rimessione, nonché l'INAIL, che sosteneva la
manifesta infondatezza delle questioni.
Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la loro
identità o analogia;
che le questioni sollevate dai Pretori di Tivoli e di Guardia
Sanframondi - da esaminare con precedenza per motivi logici - sono
eguali a quelle già decise da questa Corte con sentenza 28 luglio 1983
n. 252, in cui si è rilevato che la previsione, di cui agli artt. 3,
58 e 65 l. n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a
tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di
riottenere la disponibilità dell'immobile alla scadenza del termine
senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili
dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui attuazione l'interesse al bene
primario dell'abitazione non è configurabile come "presupposto";
che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta
previsione non contrasti col principio d'eguaglianza, né tra locatore
e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non, stante
l'eterogeneità delle situazioni considerate e la discrezionalità del
legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31 Cost., avendo le norme
impugnate una attinenza soltanto indiretta al regime della famiglia;
con gli artt. 41 e 42 Cost., in quanto i limiti dell'utilità e della
funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la
proprietà privata, sono stati discrezionalmente apprezzati dal
legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun altro principio
costituzionale;
che gli stessi argomenti valgono anche per la questione sollevata
dal Pretore di Roma, la quale non presenta elementi di rilievo tali da
farla considerare come nuova rispetto a quelle decise dalla citata
sentenza n. 252 del 1983;
che infatti è palesemente da escludere qualsiasi nesso di
derivazione logica tra le limitazioni alla proprietà immobiliare di
alcuni enti e società - apportate dall'art. 17 d.l. n. 9 del 1982
conv. in l. n. 94 del 1982 e consistenti nell'obbligo di preferire
alcuni determinati soggetti nella conclusione dei contratti di
locazione - e la pretesa del giudice rimettente di negare a detti enti
o società gli effetti della cessazione del rapporto quando non
sussiste una giusta causa;
che, come si osserva nella sentenza n. 252 del 1983, eventuali
limiti alla proprietà privata possono essere posti dal legislatore
ordinario secondo valutazioni discrezionali dell'utilità sociale,
rivelandosi di conseguenza altresi'la manifesta infondatezza
dell'impugnazione del Pretore di Napoli relativa alla pretesa
necessità, ex art. 42 Cost., di un differente trattamento tra piccoli
proprietari, da un lato, e società o imprese, dall'altro, basato su un
presunto abuso del diritto;
che, in conclusione, tutte le questioni debbono essere dichiarate
manifestatamente infondate, come già furono con le ordinanze n. 352 e
364 del 1983. 49, 74, 216 e 274 del 1984.
Visti gli artt. 23 e 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978
n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41 e 42 Cost. dai
Pretori di Roma, Napoli, Tivoli e Guardia Sanframondi con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte