Ordinanza n. 19/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.P.R. 636/1972
- art. 28d.P.R. 636/1972
- art. 16legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo
comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo
novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con ordinanza
emessa il 10 aprile 1989 dalla Commissione Tributaria di primo grado
di Verbania sul ricorso proposto da Girardello Antonio e l'Ufficio
Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 371 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel procedimento instaurato da Girardello Antonio di
impugnazione dell'iscrizione a ruolo di imposte I.R.P.E.F. e I.L.O.R.
per gli anni 1979 e 1980, la Commissione Tributaria di primo grado di
Verbania, con ordinanza del 10 aprile 1989 (R.O. n. 371 del 1989), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20,
terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte
in cui non prevedono per i componenti delle Commissioni Tributarie
l'obbligo del segreto sulla camera di consiglio e, in particolare,
sul processo di formazione della decisione del collegio;
che, a parere della Commissione remittente, risulterebbero
violati gli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione, in quanto sarebbe leso il principio dell'indipendenza
dei giudici delle giurisdizioni speciali e si verificherebbe
disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri giudici
per i quali vige il rispetto del segreto della camera di consiglio;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità della questione, per mancata motivazione
sulla rilevanza e per insussistenza della stessa rilevanza, e nel
merito per la infondatezza;
Considerato che questa Corte nella sentenza n. 18 del 1989, con
cui ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che
ha disciplinato ex novo la materia, in riferimento agli artt. 101 e
104 della Costituzione, ha affermato che nel nostro ordinamento
costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza
del giudice e segretezza e che nessuna norma costituzionale
stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari di
qualunque ordine e grado, quale garanzia della loro indipendenza, né
a tal fine impone il segreto delle opinioni dissenzienti;
che il segreto costituisce materia di scelta legislativa senza
alcun rapporto con l'indipendenza del giudice ed è un valore morale
che si realizza in tutta la sua pienezza proprio quando si esplica
nella trasparenza del comportamento;
che, in applicazione dei surrichiamati principi, la questione in
esame va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre
1981, n. 739, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 3,
primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione
Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte