Ordinanza n. 19/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 597/1973
- art. 1Testo unico delle imposte sui redditi
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio - 29 settembre
1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui
ricorsi riuniti proposti da Sergio Giannini contro l'Ufficio
Distrettuale delle II.DD. di Perugia, iscritta al n. 357 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Perugia -
nel corso di un giudizio promosso da un contribuente che aveva
denunciato, agli effetti dell'Irpef, un imponibile calcolato
ripartendo il reddito familiare tra i componenti della famiglia
maggiorenni (al fine di determinare l'aliquota d'imposizione, cui
sottoporre il proprio reddito: sistema dello "splitting"), subendo la
successiva iscrizione a ruolo dell'imposta ricalcolata secondo il
sistema previsto dall'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -
ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto
articolo 1, nonché dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
"nella parte in cui non prevedono tra i possessori di redditi anche
coloro che comunque abbiano concorso a conseguirli";
che, secondo il giudice a quo, le norme impugnate
contrasterebbero con gli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, non
consentendo di suddividere il reddito familiare tra i componenti
della famiglia, cosicché il prelievo fiscale non sarebbe
proporzionato alla capacità contributiva di ognuno di essi, con
violazione del principio di uguaglianza, della parità giuridica tra
i coniugi e della pari dignità di ogni forma di lavoro;
Considerato che questa Corte, sin dalla sentenza n. 179 del 1976,
con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale del cumulo
dei redditi tra i coniugi ai fini della determinazione
dell'imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito, ha ritenuto
la legittimità del sistema della tassazione separata dei redditi
familiari, restando rimessa alla discrezionalità del legislatore la
determinazione dei sistemi correttivi o alternativi di tassazione di
detti redditi (sentenze n. 76 e n. 266 del 1983; ordinanza n. 251 del
1987);
che con la questione sollevata il giudice a quo chiede un
intervento additivo tale da mutare l'attuale sistema di tassazione
dei redditi familiari;
che tale richiesta è inammissibile, in quanto attuabile con una
pronuncia fondata su scelte discrezionali, riservate al legislatore
(cfr. da ultimo le sentenze n. 205 e n. 84 del 1992 e le ordinanze n.
100 e n. 19 del 1992);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata
in riferimento agli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Perugia con ordinanza 29
settembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte