Ordinanza n. 19/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 345Codice di procedura penale
- art. 88Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 25 luglio 1997 dal pretore di Avezzano, iscritta
al n. 689 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che nel corso di un dibattimento per il delitto di furto
aggravato il pretore di Avezzano sottoponeva l'imputato a perizia,
avendo motivo di ritenere che l'imputato stesso non fosse in grado di
partecipare coscientemente al processo, e che l'accertamento
psichiatrico concludeva "per l'incapacità dell'imputato di
partecipare coscientemente al processo, per la sua incapacità di
intendere e di volere al momento del fatto", nonché per l'assenza di
pericolosità sociale;
che, ordinata la sospensione del processo e designato un curatore
speciale, a norma dell'art. 71, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale, il pretore, alla scadenza del sesto mese dall'ordinanza di
sospensione, disponeva, ai sensi dell'art. 72, comma 1, dello stesso
codice, un nuovo accertamento psichiatrico il cui esito non differiva
da quello precedentemente eseguito; in più, il perito - a seguito di
specifico quesito del giudicante - formulava una prognosi di
immodificabilità in senso migliorativo, riconoscendo ... cause
precocissime che hanno determinato un danno organico permanente;
che all'ulteriore scadenza dei sei mesi, il pretore, prima di
disporre un nuovo accertamento, premessa l'inutilità di periodiche
verifiche essendo assente ogni possibilità di una favorevole
evoluzione dello stato patologico, ha, con ordinanza del 25 luglio
1997, denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli
artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consentono al giudice, nel caso in cui l'incapacità dell'imputato di
partecipare coscientemente al processo sia irreversibile, di definire
il processo stesso "con pronuncia di mero rito, attestante il
difetto, rebus sic stantibus, di una condizione del procedere"; ferma
restando la riproponibilità dell'azione penale (salva l'incidenza
della prescrizione), a norma dell'art. 345 del codice di procedura
penale, ove l'irreversibilità della malattia mentale dovesse venir
meno o fosse stata erroneamente diagnosticata;
che il giudice a quo argomenta come la questione ora proposta sia
diversa da quella dichiarata non fondata con sentenza n. 281 del
1995, sia per il tertium comparationis evocato, e cioè la situazione
dell'imputato che versi solo transitoriamente in stato di incapacità
di intendere e di volere, con conseguente irragionevole equiparazione
delle due ipotesi poste a confronto, sia per la soluzione ora
additata, da ritenere "costituzionalmente obbligata" in quanto
derivante "da principi generali di sistematicità e coerenza interna
dell'ordinamento";
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri, riportandosi a quanto dedotto nell'atto di
intervento proposto in relazione alla questione decisa con sentenza
n. 281 del 1995;
Considerato che il rimettente, col precisare che l'accertamento
psichiatrico disposto aveva acclarato lo stato di incapacità di
intendere e di volere al momento del fatto e che tuttavia non
potrebbe pronunciare il proscioglimento per tale causa perché
"siffatte pronunce implicano un'implicita affermazione di
responsabilità e inducono o possono indurre a conseguenze
sfavorevoli (iscrizione nel casellario giudiziale, applicazione di
misure di sicurezza ecc.) incompatibili con la condizione di
minorità dell'imputato", non ha indicato le ragioni per le quali, in
presenza di un imputato in tale stato da non poter partecipare
coscientemente al processo, non si sia proceduto ad assumere le prove
ai sensi del combinato disposto degli artt. 71, comma 4, e 70, comma
2, del codice di procedura penale, anche utilizzando in dibattimento
lo strumento previsto dall'art. 507 dello stesso codice, dato che,
come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (v. sentenza
n. 281 del 1995, nonché sentenze n. 340 del 1992 e 23 del 1979),
l'attuale sistema se, da un lato, risulta informato "alla tutela
della libertà di determinazione dell'imputato", favorisce,
dall'altro lato, "il compimento delle attività acquisitive in suo
favore", secondo una linea diretta comunque a precludere che
"perdurando l'incapacità, possa essere pronunciata una decisione di
condanna dalla quale scaturirebbe la sicura violazione dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione";
che, peraltro, mentre per un verso, trattandosi di infermo di
mente tunc et nunc non restava precluso al giudice a quo previa
acquisizione, con le modalità sopra ricordate, delle prove a favore
dell'imputato, prosciogliere l'imputato stesso o nel merito ovvero
per infermità di mente al momento del fatto, tanto più che, come
risulta dall'ordinanza di rimessione, il perito aveva accertato
l'assenza di pericolosità sociale;
che, dunque, il giudice a quo omettendo, non soltanto ogni
riferimento all'attività di acquisizione probatoria da cui sarebbe
potuta scaturire anche una pronuncia di assoluzione nel merito, ma
pure ogni richiamo alla possibilità di prosciogliere l'imputato ai
sensi dell'art. 88 del codice penale, ha mancato di motivare in
ordine al necessario requisito della rilevanza;
che, di conseguenza, la questione, così come proposta, deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Avezzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte