Ordinanza n. 19/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promosso con
ordinanza emessa il 4 luglio 2000 dal tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Riomaggiore s.n.c. e Quinonero
Mario, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il
4 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 42,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il conduttore
dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591
del codice civile, allorché sia corrisposta la maggiorazione del 20
dell'importo del canone;
che la norma impugnata stabilisce l'entità del corrispettivo
dovuto dal conduttore dopo la cessazione del contratto, in tutte le
ipotesi in cui il locatore non abbia potuto porre in esecuzione il
titolo per il rilascio dell'immobile, determinando il detto
corrispettivo in una somma mensile pari all'ammontare del canone
dovuto alla cessazione del contratto, con applicazione automatica
degli aggiornamenti annuali nella misura del 75 della variazione
dell'indice Istat verificatasi nell'anno precedente e con
l'ulteriore maggiorazione del venti per cento sull'importo
aggiornato;
che, come è stabilito dalla medesima norma, la
corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo
di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ;
che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 6, comma 6,
della legge n. 431 del 1998, che predetermina in maniera forfettaria
il maggior danno subito dal locatore, si porrebbe in contrasto con il
principio di eguaglianza, poiché, impedendo al giudice di compiere
la dovuta valutazione dell'effettivo pregiudizio risentito dal
locatore, darebbe luogo a risarcimenti di entità non corrispondente
al danno effettivo, con conseguente indebito vantaggio per taluni e
sacrificio non dovuto per altri;
che la norma censurata contrasterebbe anche con l'art. 24
della Costituzione, in quanto al locatore sarebbe negata la
possibilità di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un
risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla norma
stessa;
che, infine, sussisterebbe, ad avviso del rimettente, una
violazione dell'art. 42 della Costituzione, poiché la norma
censurata comprimerebbe il godimento legittimo della proprietà, non
consentendo che il maggior danno subito sia effettivamente sanzionato
mediante il giusto ristoro;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo l'infondatezza della questione, anzitutto per il
rilievo che il bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti
spetta al legislatore, il quale, nel caso di specie, ha attribuito
prevalenza all'interesse del conduttore a corrispondere un
risarcimento predeterminato nel periodo di esonero dalla restituzione
dell'immobile, rispetto all'interesse del locatore di vedere
reintegrato il proprio patrimonio secondo il valore di mercato;
che tale prevalenza, ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe
che una conseguenza della scelta legislativa di prorogare
l'esecuzione degli sfratti, la quale scelta non appare irragionevole
se posta in relazione sia alla situazione del mercato immobiliare -
caratterizzato da canoni elevati in ragione della penuria
dell'offerta di abitazioni, cui fa riscontro un modesto reddito pro
capite - sia alla transitorietà della disciplina della proroga degli
sfratti.
Considerato che, con sentenza n. 482 del 2000, successiva
all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge
n. 431 del 1998, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo
di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 del codice
civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di
sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello
giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile;
che la questione era stata posta esattamente negli stessi
termini di quella ora sollevata dal Tribunale di Firenze.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal
tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte