Ordinanza n. 190/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 86/1988
usata come parametro
citata
- art. 38legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto
comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro,
nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20
maggio 1988, n. 160, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1995
dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra
Conversa Antonio e S.p.a. OTO Melara ed altro, iscritta al n. 497 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. OTO Melara e dell'INPS,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Antonio Conversa
contro la S.p.a. OTO Melara e altro per ottenere la restituzione
della somma di 9.461.000 lire trattenutagli per conto dell'INPS sulla
liquidazione del trattamento di fine lavoro in quanto indebitamente
percepita a titolo di integrazione salariale straordinaria per il
periodo 2 marzo 1992-31 ottobre 1992, avendo il ricorrente prestato
attività lavorativa non comunicata dal 14 settembre al 15 ottobre
1992, il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 14 aprile 1995, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto comma, del d.-l. 21
marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che
prevede la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di
integrazione salariale, qualora non abbia provveduto a dare
preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività
lavorativa, senza stabilire "alcun limite per la trattenuta in
considerazione del lavoro effettivamente prestato e del reddito
effettivamente ricavato";
che al giudice rimettente la sanzione della decadenza dell'intero
trattamento di integrazione salariale, confrontata con l'analoga
sanzione prevista dal precedente quarto comma nel limite delle
giornate di lavoro effettuate, appare eccessiva e pertanto
censurabile alla stregua dei parametri costituzionali richiamati;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituiti la Società OTO Melara e l'INPS chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una
dichiarazione di manifesta infondatezza;
Considerato che l'art. 8, quarto comma, del d.-l. n. 86 del 1988
non prevede una sanzione di decadenza, bensì stabilisce
l'incompatibilità tra attività lavorativa retribuita (il cui
svolgimento deve essere dal lavoratore preventivamente comunicato
all'INPS) e fruizione del trattamento di integrazione salariale,
disponendo conseguentemente la sospensione del trattamento per le
giornate di lavoro effettuate;
che, pertanto, con questa norma non è confrontabile la
disposizione impugnata, la quale sanziona l'incompatibilità
comminando al lavoratore, che non adempia il detto obbligo di
comunicazione, la decadenza dal diritto all'integrazione salariale;
che la natura della sanzione e del fatto sanzionato escludono la
possibilità di graduazione secondo un criterio di proporzione, il
quale non potrebbe essere attuato se non limitando
contraddittoriamente la decadenza alle giornate effettuate, cioè
sopprimendo in realtà la sanzione ed equiparando i cassaintegrati
che svolgono un lavoro retribuito senza informarne l'INPS e quelli
che correttamente assolvono l'obbligo di comunicazione;
che non può dirsi violato l'art. 38 della Costituzione da una
norma, come quella in esame, che si propone di garantire che le
risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale
siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati;
che nemmeno è prospettabile una violazione dell'art. 36, primo
comma, Cost., il quale in materia previdenziale può essere
richiamato solo per il tramite dell'art. 38 e nei limiti di questo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile
e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),
convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento
agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,
dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte