Ordinanza n. 192/1975
Altra decisione · depositata il 08/07/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 252Codice civile
- art. 281Codice civile
- art. 34r.d.l. 1238/1939
- art. 83r.d.l. 1238/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 252,
terzo e quarto comma, e 281 del codice civile, dell'art. 34 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, dell'art. 83, secondo
comma, del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato
civile), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1973 dal tribunale di
Caltanissetta sul ricorso dei coniugi Natale Maria Teresa e Le Moli
Gaetano, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;
2) ordinanza emessa il 21 maggio 1973 dal tribunale di Genova sul
ricorso di Ratti Rosa, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10
ottobre 1973;
3) ordinanza emessa il 13 luglio 1973 dal tribunale di Catania sul
ricorso di Lo Cricchio Giuseppe e Alfonso Maria Catena, iscritta al n.
36 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;
4) ordinanza emessa il 10 dicembre 1973 dal tribunale di Genova sul
ricorso di Caputi Maria Consiglia, iscritta al n. 69 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 82 del 27 marzo 1974;
5) ordinanza emessa il 19 febbraio 1974 dal tribunale di Monza sul
ricorso di Romero Sergio, iscritta al n. 166 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del
12 giugno 1974;
6) ordinanza emessa il 14 marzo 1974 dal tribunale di Milano sul
ricorso di Rossi Enrico, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1974
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4
settembre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Ratti Rosa e Caputi Maria
Consiglia;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito l'avv. Enrico Bastreri, per Ratti Rosa e per Caputi Maria
Consiglia.
Ritenuto che, con ordinanze 21 maggio e 10 dicembre 1973, il
tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 252, terzo comma, del codice civile, che
disciplina il riconoscimento dei figli adulterini per decreto del
Presidente della Repubblica (e, per connessione, del comma quarto,
dello stesso art. 252 cod. civ., dell'art. 34 disp. att. cod. civ. ed
83, comma secondo, r.d. 1939, n. 1238, legge sullo stato civile), in
riferimento agli artt. 30, comma terzo, 2 e 29 della Costituzione;
che questione sostanzialmente analoga è stata proposta con le
ordinanze indicate in epigrafe dai tribunali di Catania, Monza e
Milano;
che, infine, anche il tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del
9 gennaio 1973, ha denunziato - con riferimento agli artt. 30, comma
terzo, e 3 della Costituzione - l'art. 252, terzo comma, unitamente
all'art. 281 cod. civ. (nonché all'articolo 83, comma secondo, r.d.l.
1939 cit.).
Considerato che dalle ordinanze dei tribunali di Genova, Catania,
Monza e Milano - la cui motivazione si accentra sulla
"discrezionalità" del potere attribuito al Presidente della Repubblica
- non risulta chiaro, in relazione al dispositivo, se la questione
investa tale connotato soltanto del potere (sotto il profilo
dell'assenza di controlli anche di natura giurisdizionale) ovvero, in
radice, la non automaticità del riconoscimento in presenza di
condizioni predeterminate dalla legge;
che si rende, pertanto, necessario restituire gli atti ai giudici a
quibus per più specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di
costituzionalità;
che, in ordine all'altro giudizio di legittimità costituzionale,
proposto con l'ordinanza del tribunale di Caltanissetta e
congiuntamente discusso, si palesa opportuno rinnovare la trattazione,
e a tal fine vanno restituiti gli atti alla cancelleria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) ordina la restituzione ai tribunali di Genova, Catania, Monza e
Milano degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente emesse ed in
epigrafe indicate;
b) dispone la restituzione alla cancelleria di questa Corte degli
atti relativi all'ordinanza del tribunale di Caltanissetta in data 9
gennaio 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte