Ordinanza n. 192/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), promosso con
ordinanza emessa il 20 marzo 1981 dal pretore di Ravenna, nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Abrotini Gabriele ed altri e
l'ENEL, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Ravenna, con ordinanza emessa il 20
marzo 1981, ha impugnato l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
per pretesa violazione degli artt. 53, primo comma, e 3, primo comma
("in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera
collettività, in proporzione della capacità contributiva dei singoli
membri di questa, l'onere economico derivante dalla partecipazione dei
lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle funzioni
elettorali"), nonché dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione
("in quanto non prevede il diritto dei lavoratori, chiamati a svolgere
funzioni pubbliche presso gli uffici elettorali, al recupero del riposo
non goduto nel caso di coincidenza delle operazioni elettorali con
giorni di riposo settimanale");
e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la prima
delle dedotte questioni, con sentenza n. 124 del 1982; e si è
pronunciata nel medesimo senso sulla seconda questione, con sentenza n.
40 del 1981 (per poi ritenerne la manifesta infondatezza, con la citata
sentenza n. 124 di quest'anno).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 36, terzo
comma, della Costituzione, sollevate dal pretore di Ravenna con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte