Ordinanza n. 195/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, terzo
comma, e 55, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza emessa il 9 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Roma nel
procedimento vertente tra la s.p.a. Banco di Santo Spirito e la
Curatela del Fallimento della s.r.l. Cave del Sud, iscritta al n. 724
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione della s.p.a Banca di Roma;
Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che a seguito di dichiarazione tardiva di credito
dell'Esattoria delle imposte dirette di Pontecorvo, che chiedeva di
essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento della
società Cave del Sud S.r.l. per la complessiva somma di 74.571.640
per ratei di imposta ILOR ed IRPEG relativamente all'anno 1982, somma
questa comprensiva di interessi già maturati, il Tribunale di Roma
con sentenza del 3 agosto 1989 ammetteva, tra l'altro, in via
chirografaria, anziché in sede privilegiata, il credito per gli
interessi maturati fino alla data della domanda di insinuazione;
che in relazione (tra l'altro) a tale punto della decisione
l'Esattoria proponeva appello, insistendo per l'ammissione in sede
privilegiata degli interessi sui crediti suddetti;
che l'adita Corte d'appello nel corso del giudizio di gravame ha
sollevato (con ordinanza del 9 febbraio 1993) questione incidentale
di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. -
degli artt. 54, comma 3, e 55, comma 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267
(legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'estensione del
diritto di prelazione agli interessi garantiti da privilegio nei
limiti stabiliti dall'art. 2749 c.c.;
che ad avviso della Corte rimettente vi sarebbe un
ingiustificato trattamento deteriore riservato ai crediti
privilegiati rispetto ai crediti garantiti da pegno od ipoteca in
quanto per questi ultimi l'estensione della causa di prelazione agli
interessi sui crediti garantiti è generalizzata, mentre per i primi
è limitata (in caso di fallimento od altra procedura concorsuale)
soltanto ad alcuni crediti privilegiati (crediti di lavoro ovvero di
cooperative di produzione e lavoro);
che si è costituita la Banca di Roma S.p.A., quale successore
dell'Esattoria del Comune di Pontecorvo, chiedendo che la questione
sia dichiarata non fondata come già ritenuto con sentenza n. 350 del
1993 emessa a seguito di analoga ordinanza del medesimo giudice
rimettente;
Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata - con
riferimento al medesimo parametro - la questione di costituzionalità
dell'art. 54, comma 3, cit. non essendo irragionevole la diversità
di trattamento, nelle procedure concorsuali, degli interessi relativi
ai crediti privilegiati in genere (maturati fino alla dichiarazione
di fallimento) rispetto a quelli relativi a crediti assistiti da
pegno od ipoteca, mentre l'estensione del privilegio anche agli
interessi è stata operata da questa Corte esclusivamente per i
crediti di lavoro per la ritenuta violazione dell'art. 36 Cost.
(sent. n. 350/93 cit.);
che da una parte la Corte rimettente non prospetta alcun
argomento nuovo e diverso da quelli già valutati nella suddetta
pronuncia;
che d'altra parte analoga ratio decidendi sussiste anche per gli
interessi sui crediti privilegiati maturati dopo la dichiarazione di
fallimento ex art. 55, comma 1, cit.;
che quindi la questione di costituzionalità, riferita sia
all'una che all'altra norma censurata, è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli art. 54, comma 3, e 55, comma 1, r.d. 16 marzo
1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte