Ordinanza n. 197/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 180Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
- art. 181Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
- art. 182Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
- art. 184Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
usata come parametro
citata
- art. 110Codice penale
- art. 323Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182
e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore"), promossi con ordinanze
emesse il 29 marzo 1984 e il 18 ottobre 1985 dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri e il 7 marzo 1985 dal Pretore di Novara, iscritte
rispettivamente al n. 1046 del registro ordinanze 1984, al n. 575 del
registro ordinanze 1985 e al n. 544 del registro ordinanze 1986 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis
dell'anno 1985 e nn. 8 e 49 - prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione di Vitti Antonio ed altri, del
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara e
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Novara ha rifiutato l'iscrizione all'Albo di un
ufficiale superiore del genio in ausiliaria ed il Pretore di Novara
ha elevato a carico del Presidente, del Vicepresidente e dei membri
del Consiglio, imputazione per abuso di ufficio commesso in concorso
tra loro sollevando inoltre questione di legittimità costituzionale,
in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione,
degli artt. 180 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"), in quanto
dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e del
genio militare di ottenere l'abilitazione all'esercizio della
professione d'ingegnere senza essere in possesso di laurea e senza
aver sostenuto l'esame di Stato;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti i
professionisti di cui sopra, imputati del reato p. e p. dagli artt.
110 e 323 del codice penale, in qualità di membri del Consiglio,
insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle
disposizioni impugnate;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per
l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della
questione;
che, con ordinanza emessa il 29 marzo 1984 il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, adito con ricorso dal predetto ufficiale
avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Novara che gli
aveva negato l'iscrizione, ha sollevato la medesima questione,
limitatamente all'art. 180 citato;
che lo stesso Consiglio Nazionale, adito con analogo ricorso da
altro ufficiale, con successiva ordinanza del 18 ottobre 1985, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 180,
181, 182 e 184, del r.d. del 31 agosto 1933, n. 1592, in relazione
agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, estendendo le
censure di incostituzionalità anche alle conformi previsioni dettate
per gli ufficiali delle armi navali, dell'arma aeronautica nonché
del genio navale ed aeronautico e rilevando la disparità di
trattamento rispetto a coloro che debbono affrontare e superare un
corso di laurea ed un esame di Stato;
che, nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie i
Consigli dell'Ordine degli Ingegneri delle Province di Novara e di
Roma (costituitosi quest'ultimo oltre il ventesimo giorno dalla
pubblicazione della ordinanza nella Gazzetta Ufficiale), nonché le
parti private, ulteriormente insistendo per la declaratoria
d'illegittimità costituzionale;
Considerato che le ordinanze trattano questioni analoghe e che i
relativi giudizi possono essere riuniti;
che le norme impugnate individuano una serie di requisiti
necessari per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione
d'ingegnere quali: 1) il conseguimento della laurea in ingegneria
ovvero di un titolo di studio equipollente (superamento dei corsi
presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio,
conseguimento di uno dei brevetti di specializzazione superiore
tecnica della Marina); 2) il servizio prestato per periodi di tempo
predeterminati in uffici e stabilimenti militari di specifico
carattere tecnico; 3) l'effettivo accertamento del possesso delle
necessarie cognizioni tecniche, compiuto dall'autorità militare e da
questa certificato;
che gli indicati titoli professionali sono configurati dall'art.
184 del citato r.d., come altrettante condizioni per l'emissione del
decreto di abilitazione da parte del Ministro della pubblica
istruzione;
che l'iscrizione all'Albo è logicamente conseguente alla
concessione dell'abilitazione stessa, sì che nel momento in cui il
Consiglio dell'Ordine esercita tale sua attribuzione le norme
denunziate vengono in evidenza soltanto in via mediata come
presupposti legittimanti un provvedimento ammnistrativo già ottenuto
dall'interessato;
che, peraltro, rientra negli esclusivi compiti del legislatore
l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi che
si svolgono presso Istituti o Accademie militari ed insegnamenti
impartiti presso le Facoltà universitarie, come pure si inquadra
nell'attività legislativa di scelta tra più soluzioni possibili
l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i titoli conseguiti nel
corso della carriera militare ai requisiti occorrenti per l'esercizio
dell'attività professionale;
che il giudizio di costituzionalità non può quindi essere
ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e
184 del r.d. del 31 agosto 1933, n. 1592 ("Approvazione del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore"), sollevate dal Pretore
di Novara e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con le ordinanze
di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte