Art. 180

[1](Art. 1, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

[2]Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono: 1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria, oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio; 2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per la guerra siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria - comandi del genio - direzioni e uffici fortificazioni del genio - uffici e stabilimenti del servizio degli specialisti del genio - ispettorato del genio - direzione generale del genio - uffici del genio Militare per la Regia marina - uffici e stabilimenti del servizio automobilistico militare - uffici e stabilimenti del servizio chimico militare; 3° di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria. I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio e, per i laureati, anche del titolo accademico. Il requisito di cui al numero 3° sara' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore dell'arma di artiglieria per gli ufficiali di artiglieria e dal generale ispettore dell'arma del genio per gli ufficiali del genio.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art180 · fonte su Normattiva