Art. 184
[1](Articoli 6 e 7, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).
[2]L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere agli ufficiali, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verra' concessa con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
[3]Gli ufficiali, ai quali verra' rilasciato il decreto Ministeriale suddetto, dovranno pagare all'Erario la tassa di lire trecento. 147
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 dicembre 1956, n. 1378
147La L. 8 dicembre 1956, n. 1378 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' elevata a lire 3000".
Testo vigente dal 5 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 136 su Normattiva