Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n.

392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), come

modificato dall'art. 1- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21,

convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93 ("Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente

dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli

immobili adibiti ad uso di abitazione"), promosso con ordinanza

emessa il 29 ottobre 1984 dal Tribunale di Cremona, iscritta al n.

1276 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 74- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avverso la

sentenza pretorile determinativa dell'indennità di avviamento dovuta

dall'I.N.P.S. al conduttore in seguito a recesso per necessità, il

Tribunale di Cremona, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97, primo comma, della Costituzione,

dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392

("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), e 73 della stessa

legge (come modificato dall'art. 1- bis del d.-l. 30 gennaio 1979, n.

21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93)

nella parte in cui determinano l'indennità di avviamento secondo il

canone di mercato anche allorché il locatore recedente sia ente

pubblico non economico che intende adibire l'immobile ai propri fini

istituzionali;

che il giudice a quo osserva come tale esigenza dell'ente

pubblico, il quale non persegue fini di lucro, bensì scopi di

interesse generale, sia del tutto assimilabile alla necessità

abitativa, per la quale la Corte con la sentenza n. 300 del 1983 ha

affermato l'applicabilità del parametro del canone ultimo

corrisposto anziché di quello di mercato;

Considerato che la nuova formulazione data alla norma impugnata

dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in

legge 6 febbraio 1987, n. 15, non è tale da modificare i termini

della questione prospettata dal giudice a quo;

che questi lamenta che l'ente pubblico il quale abbia necessità

di adibire l'immobile ai propri fini istituzionali sia tenuto a

corrispondere al conduttore un'indennità d'avviamento commisurata al

canone di mercato e non già a quello da ultimo corrisposto;

che il dubbio di costituzionalità è prospettato dal giudice

rimettente come conseguenza della sentenza del 5 ottobre 1983, n.

300, che ritenne illegittimo il parametro del canone di mercato per

l'ipotesi di recesso fondata su necessità abitative del locatore,

del coniuge o dei parenti (affermazione che ha poi trovato riscontro

nel nono comma dell'art. 69, nel nuovo testo di cui alla citata legge

n. 15 del 1987);

che, peraltro, in tale decisione la Corte ha sottolineato la

posizione del tutto peculiare e preminente dell'uso abitativo

qualificandolo "destinazione primaria" dell'immobile urbano e

definendo in particolare la correlativa necessità del locatore come

"il modo di godimento della proprietà privata immobiliare da

privilegiare";

che la particolarità di tale situazione giuridica è

sottolineata dalla collocazione separata (sub a nell'art. 29 della

legge 392 del 1978) nella previsione normativa, laddove alle

finalità propriamente economiche del locatore concernenti l'avvio di

una nuova impresa è accomunata, nella successiva lett. b),

l'esigenza dell'ente pubblico;

che quest'ultima, per quanto connessa al perseguimento di

interessi collettivi, è nettamente diversa dalla destinazione

abitativa ed è quindi razionalmente assoggettata al bilanciamento

con l'altro interesse, parimenti collettivo, alla conservazione

dell'impresa che giustifica il parametro del canone di mercato nella

determinazione della indennità di avviamento;

che, pertanto, non ricorre la prospettata violazione delle norme

costituzionali indicate nell'ordinanza di rimessione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio

1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), e 73

della stessa legge (come modificato dall'art. 1- bis del d.-l. 30

gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31

marzo 1979, n. 93), sollevata, in relazione agli artt. 3, 41, 42, 43,

44 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cremona

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte