Ordinanza n. 199/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69Legge sull’equo canone
- art. 1-bislegge 21/1979
- art. 73Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 1legge 832/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n.
392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), come
modificato dall'art. 1- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21,
convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente
dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili adibiti ad uso di abitazione"), promosso con ordinanza
emessa il 29 ottobre 1984 dal Tribunale di Cremona, iscritta al n.
1276 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 74- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avverso la
sentenza pretorile determinativa dell'indennità di avviamento dovuta
dall'I.N.P.S. al conduttore in seguito a recesso per necessità, il
Tribunale di Cremona, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97, primo comma, della Costituzione,
dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392
("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), e 73 della stessa
legge (come modificato dall'art. 1- bis del d.-l. 30 gennaio 1979, n.
21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93)
nella parte in cui determinano l'indennità di avviamento secondo il
canone di mercato anche allorché il locatore recedente sia ente
pubblico non economico che intende adibire l'immobile ai propri fini
istituzionali;
che il giudice a quo osserva come tale esigenza dell'ente
pubblico, il quale non persegue fini di lucro, bensì scopi di
interesse generale, sia del tutto assimilabile alla necessità
abitativa, per la quale la Corte con la sentenza n. 300 del 1983 ha
affermato l'applicabilità del parametro del canone ultimo
corrisposto anziché di quello di mercato;
Considerato che la nuova formulazione data alla norma impugnata
dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in
legge 6 febbraio 1987, n. 15, non è tale da modificare i termini
della questione prospettata dal giudice a quo;
che questi lamenta che l'ente pubblico il quale abbia necessità
di adibire l'immobile ai propri fini istituzionali sia tenuto a
corrispondere al conduttore un'indennità d'avviamento commisurata al
canone di mercato e non già a quello da ultimo corrisposto;
che il dubbio di costituzionalità è prospettato dal giudice
rimettente come conseguenza della sentenza del 5 ottobre 1983, n.
300, che ritenne illegittimo il parametro del canone di mercato per
l'ipotesi di recesso fondata su necessità abitative del locatore,
del coniuge o dei parenti (affermazione che ha poi trovato riscontro
nel nono comma dell'art. 69, nel nuovo testo di cui alla citata legge
n. 15 del 1987);
che, peraltro, in tale decisione la Corte ha sottolineato la
posizione del tutto peculiare e preminente dell'uso abitativo
qualificandolo "destinazione primaria" dell'immobile urbano e
definendo in particolare la correlativa necessità del locatore come
"il modo di godimento della proprietà privata immobiliare da
privilegiare";
che la particolarità di tale situazione giuridica è
sottolineata dalla collocazione separata (sub a nell'art. 29 della
legge 392 del 1978) nella previsione normativa, laddove alle
finalità propriamente economiche del locatore concernenti l'avvio di
una nuova impresa è accomunata, nella successiva lett. b),
l'esigenza dell'ente pubblico;
che quest'ultima, per quanto connessa al perseguimento di
interessi collettivi, è nettamente diversa dalla destinazione
abitativa ed è quindi razionalmente assoggettata al bilanciamento
con l'altro interesse, parimenti collettivo, alla conservazione
dell'impresa che giustifica il parametro del canone di mercato nella
determinazione della indennità di avviamento;
che, pertanto, non ricorre la prospettata violazione delle norme
costituzionali indicate nell'ordinanza di rimessione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), e 73
della stessa legge (come modificato dall'art. 1- bis del d.-l. 30
gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31
marzo 1979, n. 93), sollevata, in relazione agli artt. 3, 41, 42, 43,
44 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cremona
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte