Ordinanza n. 20/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 152/1968
usata come parametro
citata
- art. 7legge 177/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
secondo, lett. b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli enti locali) promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 giugno 1983 dal Pretore di Verona nel
procedimento civile vertente tra Filippi Laura e I.N.A.D.E.L.
iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 10 maggio 1984 dal Pretore di Ancona nel
procedimento civile vertente tra Giuliani Giuliana e I.N.A.D.E.L.
iscritta al n. 1093 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa l'11 giugno 1985 dal Pretore di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra Conticiani Emilio ed altri e
I.N.A.D.E.L. iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che i Pretori di Verona (ordinanza 21 giugno 1983: R.O.
n. 776/83), di Ancona (ordinanza 10 maggio 1984: R.O. n. 1093/84) e
di Viterbo (ordinanza 11 giugno 1985: R.O. n. 769/85) hanno sollevato
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli enti locali), in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
che la norma è stata censurata:
A) perché, subordinando il riconoscimento del diritto
all'indennità premio di fine servizio dei figli maggiorenni del
dipendente di un ente locale, deceduto in attività di servizio, alle
condizioni di inabilità a lavoro proficuo, di nullatenenza e di
vivenza a carico, discriminerebbe detti soggetti rispetto ai figli di
dipendenti statali, dal momento che l'art. 7 della legge 29 aprile
1976 n. 177 non richiede per questi ultimi tali condizioni, ai fini
dell'erogazione dell'indennità di buonuscita;
B) perché la medesima norma, con riguardo alle figlie
maggiorenni, richiede le ulteriori condizioni del nubilato o della
vedovanza (ordd. Pretori di Verona e di Ancona);
C) per l'ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 Cost., in
relazione al diverso trattamento che, in analoga ipotesi, è
riservato a determinate categorie di parenti del lavoratore
dipendente da privati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di
fine rapporto;
che questione identica a quella sub A) è stata già decisa da
questa Corte con la sentenza dichiarativa di infondatezza n. 221 del
13 luglio 1984;
che anche l'estensione della censura nei termini indicati sub
B), specificamente concernenti le orfane dei dipendenti di enti
locali, è già stata esaminata e dichiarata manifestamente infondata
con l'ordinanza n. 294 del 28 settembre 1983;
che, come questa Corte ha in più occasioni ribadito (cfr.
sentt. n. 5/71; n. 49/76 e, con specifico riguardo alla disciplina
dell'indennità premio di fine servizio, n. 46/83) le evidenti
differenze di organizzazione, di strutture e di finalità esistenti
fra l'ordinamento del pubblico impiego e quello dell'impiego privato
sono tali da escludere l'omogeneità delle situazioni raffrontate,
sicché, anche sotto il profilo sub C), va negato fondamento
all'esaminata censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. b), della legge 8
marzo 1968 n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
Cost., dai Pretori di Verona, di Ancona e di Viterbo con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte