Ordinanza n. 20/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1599Codice civile
- art. 6legge 74/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto
comma, del codice civile, in relazione all'art. 6, secondo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 404 del 1988, e all'art. 6, sesto
comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art.
11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il
26 aprile 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Quaresima Maria Italia e Poli Elio ed altra, iscritta al
n. 378 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione
all'esecuzione relativa al rilascio di un immobile, il Pretore di
Firenze, su istanza dell'opponente, affidatario della prole, nonché
assegnatario dell'alloggio, ha sollevato, con ordinanza emessa il 26
aprile 1989, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155,
quarto comma, del codice civile, in relazione agli artt. 2, 3 e 30
della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in regime di
separazione personale tra coniugi, l'opponibilità ai terzi
acquirenti del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
che il giudice a quo individua quali termini di comparazione
l'art. 6, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 - come
novellato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - che tale
opponibilità consente invece in caso di scioglimento del matrimonio,
nonché l'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 -
come integrato dalla sentenza n. 404 del 1988 di questa Corte secondo
il quale è assicurata la successione nella locazione anche a
"persone non legate da vincoli legali" al conduttore;
che risulterebbero quindi con evidenza, a parere del Pretore,
sia la disparità di trattamento tra le ipotesi indicate ed il caso
di specie, sia la violazione della regola costituzionale volta a
garantire la tutela della prole;
che, infine, il giudice rimettente rileva come non possa
condividersi l'orientamento giurisprudenziale che collega
l'opponibilità del vincolo di assegnazione esclusivamente alla
presenza di un rapporto locatizio e come, più in generale, appaia
incongruo subordinare in ogni caso l'opponibilità stessa alla
trascrizione del provvedimento, attesa l'idoneità di altre forme di
pubblicità a portare a conoscenza dei terzi l'avvenuta assegnazione;
Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata
illegittima con la recente sentenza n. 454 del 1989, proprio nella
parte in cui non prevede l'opponibilità al terzo acquirente del
provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al
coniuge affidatario della prole, mediante trascrizione;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati
argomenti sostanzialmente diversi o profili ulteriori rispetto a
quelli a suo tempo esaminati;
che, con specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice
a quo circa la trascrizione, appare chiaro, dalla motivazione della
sentenza citata, come l'onere di trascrivere il provvedimento
d'assegnazione nel caso di separazione, in analogia con la normativa
vigente in materia di scioglimento del matrimonio, riguardi, ex art.
1599 del codice civile, la sola assegnazione ultranovennale, ferma
restando l'opponibilità del provvedimento in tutte le altre ipotesi;
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della
Costituzione, dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte