Ordinanza n. 20/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 574/1996
- art. 8legge 574/1996
- art. 10legge 574/1996
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 10legge 119/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme
in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e
di scarichi dei frantoi oleari), promossi con ordinanze emesse il 16
dicembre 1996 dal pretore di Terni ed il 3 dicembre 1996 (n. 3
ordinanze) dal pretore di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn.
93, 207, 208 e 209 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 18, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1996 (reg. ord.
n. 93 del 1997) nel corso di un procedimento penale promosso per
essere stato effettuato lo scarico di reflui di molitura delle olive
provenienti da un frantoio, senza autorizzazione e superando i limiti
di accettabilità previsti dalle apposite tabelle, in violazione di
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 21, primo e
terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive
modificazioni), il pretore di Terni ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 11
novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi
oleari);
che la disposizione denunciata prevede che l'utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione
meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né
ricevuto alcun additivo, ad eccezione delle acque per la diluizione
delle paste o per la lavatura degli impianti, non è subordinata
all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei
limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
che il giudice rimettente, condividendo le richieste del pubblico
ministero, ritiene che la disciplina espressamente derogatoria
stabilita in favore degli scarichi dei frantoi oleari dalla legge n.
574 del 1996, rispetto a quella stabilita dalla legge n. 319 del 1976
per tutti gli altri scarichi da insediamenti produttivi, dovrebbe
portare al proscioglimento dell'imputato, trattandosi di fatti non
più previsti dalla legge come reato o espressamente dichiarati non
punibili. Tuttavia la stessa disciplina derogatoria, isolando i
frantoi dalla disciplina generale, determinerebbe un trattamento di
favore che non sarebbe giustificato dalla minore pericolosità per
l'ambiente o dalla ridotta potenzialità inquinante dello scarico, ma
sarebbe fondato esclusivamente sulla qualifica del soggetto titolare
dello scarico terminale; sicché sarebbe violato l'art. 3 della
Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto alle altre
categorie di insediamenti produttivi ed al sistema complessivo di
tutela ambientale, il quale prevede sanzioni penali, e non
amministrative, per la violazione da parte dei titolari di
insediamenti produttivi delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione allo scarico;
che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, l'omessa
previsione di un regime di autorizzazione e di sanzioni penali per
l'utilizzazione agronomica degli scarichi da frantoi oleari, rendendo
di fatto difficoltoso ogni controllo ed intervento penale, potrebbe
portare a danni per l'ambiente naturale, e sarebbe quindi in
contrasto con l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, che tutela
il paesaggio, inteso come ambiente naturale, e con l'art. 32 della
Costituzione, che tutela la salute e la salubrità dell'ambiente
naturale ed urbano;
che la regressione del regime di sanzioni per gli scarichi
provenienti da frantoi favorirebbe chi, inquinando, viola la legge e
penalizzerebbe nella concorrenza tra imprese, in contrasto con l'art.
41 della Costituzione, le aziende di settori paralleli o
equiparabili, per incidenza inquinante degli scarichi, che hanno
affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle
esigenze di tutela ambientale;
che il pretore di Terni ha presente che, secondo la
giurisprudenza costituzionale, il principio di stretta legalità dei
reati e delle pene preclude questioni volte ad introdurre, o
reintrodurre, figure di reato ed aggravamenti di pena; ma ritiene che
il giudizio di legittimità costituzionale sarebbe, in questo caso,
diretto solo a valutare se il nuovo regime di favore sia o meno in
contrasto con disposizioni costituzionali, essendo poi del tutto
secondario ed automatico l'effetto di ripristino della disciplina
precedente;
che con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 3 dicembre
1996 (reg. ord. nn. 207, 208 e 209 del 1997) nel corso di altrettanti
procedimenti penali nei quali era stata contestata la violazione
della legge n. 319 del 1976 in relazione allo scarico di frantoi
oleari, considerati insediamenti produttivi, il pretore di Pescara ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41,
secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
11 novembre 1996, n. 574;
che le disposizioni denunciate prevedono: la comunicazione
preventiva, al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni,
dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione unitamente
ad una relazione tecnica sulle caratteristiche dell'ambiente
ricevitore (art. 3); sanzioni amministrative pecuniarie per lo
spandimento senza preventiva comunicazione, realizzato in modo non
corretto, oltre i limiti di accettabilità previsti o su categorie di
terreni sui quali è vietato (art. 8); l'utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione, non subordinata all'osservanza delle
prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti
dalle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (legge n. 319
del 1976); la sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti
giuridici sorti sulla base di alcuni decreti-legge in materia, tutti
non convertiti, nonché la non punibilità per i fatti commessi, in
violazione della legge n. 319 del 1976, prima dell'entrata in vigore
della legge n. 574 del 1996, se l'interessato ha adempiuto agli
obblighi in precedenza previsti (dal d.-l. 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119) per
il recapito sul suolo degli scarichi degli impianti di molitura i cui
reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e
dall'utilizzo di acque per la diluizione delle paste e per la
lavatura degli impianti (art. 10);
che anche il pretore di Pescara ritiene di dover pervenire, in
base alla nuova disciplina relativa alla utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, al
proscioglimento degli imputati, trattandosi di fatti non più
previsti dalla legge come reato o espressamente dichiarati non
punibili; ma lo stesso giudice considera il sistema normativo
assolutamente squilibrato e tale da introdurre, senza ragionevole
giustificazione, una evidente disparità di trattamento tra gli
scarichi provenienti da insediamenti produttivi. Inoltre
l'eliminazione, per i titolari degli scarichi provenienti dai soli
frantoi oleari, degli obblighi previsti dalla legge n. 319 del 1976 e
delle correlative sanzioni per condotte che danneggiano l'ambiente,
violerebbe il diritto ad un ambiente salubre e priverebbe di
effettiva tutela penale un bene ed un diritto fondamentali (artt. 9,
secondo comma, e 32 Cost.). Infine vi potrebbe essere contrasto con
il principio che impone all'iniziativa economica privata di non
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (art. 41, secondo
comma, Cost.);
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili;
Considerato che tutti i dubbi di legittimità costituzionale
investono la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, dettata dalla legge
11 novembre 1996, n. 574, e sono prospettati in riferimento a
parametri costituzionali in gran parte coincidenti, sicché i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
pronuncia;
che le imputazioni, per le quali procedono i pretori di Terni e
di Pescara, riguardano scarichi provenienti da frantoi oleari
effettuati in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi
prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996;
che la nuova disciplina amministrativa per l'utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione provenienti dagli scarichi dei
frantoi oleari e le sanzioni per il loro spandimento (artt. 3, 8 e
10, commi 1 e 2, della legge n. 574 del 1996) non riguardano fatti
anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme, delle quali i
giudici rimettenti non devono fare applicazione, sicché, in
riferimento ad esse, le questioni incidentali di legittimità
costituzionale non sono rilevanti nei giudizi principali;
che riguarda, invece, fatti commessi in data anteriore
all'entrata in vigore della nuova disciplina, soltanto l'art. 10,
commi 3 e 4, della legge n. 574 del 1996, che dispone che restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di
una serie di decreti-legge decaduti, a partire dal d.-l. 29 aprile
1995, n. 140, che hanno disciplinato lo smaltimento sul suolo dei
reflui provenienti da impianti di molitura delle olive (comma 3), e
la non punibilità, a determinate condizioni, di coloro che abbiano
in precedenza adempiuto agli obblighi previsti dal d.-l. 26 gennaio
1987, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1987, n. 119 (comma 4);
che nelle ordinanze del pretore di Pescara, che sollevano la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 4,
della legge n. 574 del 1996, manca l'esposizione del fatto che
chiarisca se ricorrano, nei giudizi principali, le condizioni alle
quali la legge subordina la causa di non punibilità per le
violazioni della legge n. 319 del 1976, commesse prima della entrata
in vigore della legge n. 574 del 1996; come pure manca la motivazione
sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale della
norma che fa salvi gli effetti prodottisi sulla base dei
decreti-legge decaduti;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi
1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in
materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi dei frantoi oleari), sollevate, in riferimento agli artt.
3, 9, secondo comma, 32, 41 - e 41, secondo comma - della
Costituzione, dai pretori di Terni e di Pescara con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte