Ordinanza n. 200/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 3282/1923
usata come parametro
citata
- art. 2r.d. 3282/1923
- art. 1legge 217/1990
- art. 12legge 217/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del r.d.
30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul
gratuito patrocinio), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre
1998 dal Presidente delegato del Tribunale di Foggia, iscritta al
n. 139 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che con ordinanza in data 5 dicembre 1998 il Presidente
delegato del Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli
articoli 2, parte seconda, 3, primo comma, 10, primo comma, e 35,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282
(Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), "nella
parte in cui considera onorifico il patrocinio a favore dei poveri";
che il remittente premette di essere chiamato a decidere su
un ricorso con il quale il difensore, nominato a una persona già
ammessa al gratuito patrocinio in un giudizio di separazione tra
coniugi (iniziato in sede giudiziale e conclusosi in separazione
consensuale omologata dal tribunale), in via principale ha chiesto,
ai sensi degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
la liquidazione dell'onorario e dei diritti per l'attività difensiva
prestata, e, in subordine, ha eccepito l'illegittimità
costituzionale di queste ultime disposizioni, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, poiché tutelerebbero gli interessi
dei cittadini stranieri non abbienti e non quelli dei cittadini
italiani;
che, respinta l'eccezione in quanto relativa a disposizioni
non applicabili nel giudizio a quo il remittente ritiene invece
rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
r.d. n. 3282 del 1923, poiché "qualora dovesse essere eliminato
l'aggettivo onorifico, potrebbe trovare applicazione analogica la
stessa legge n. 217 del 1990 o altra che regola il patrocinio a
favore dei poveri in controversie civili";
che, a suo avviso, la disposizione censurata contrasterebbe
con l'art. 2, parte seconda, della Costituzione, in quanto il peso
della difesa dei non abbienti non dovrebbe essere sostenuto dalla
classe forense, ma dovrebbe essere assunto dallo Stato, tenuto
all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale ed economica;
che, secondo il remittente, l'art. 1 del r.d. n. 3282 del
1923 violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per
l'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni
sostanzialmente omogenee, poiché, a parità di impegno, mentre i
difensori dei non abbienti nei procedimenti penali sarebbero sempre
retribuiti dallo Stato, quelli che ne assumono la difesa nei processi
civili, salvo eccezioni specificamente previste dalla legge,
presterebbero la loro attività gratuitamente, potendo contare sui
cosiddetti "onorari della vittoria" (art. 11 del citato r.d.)
soltanto in caso di condanna della controparte e non potendovi fare
affidamento nei procedimenti che si concludono, come quello in esame,
con la compensazione delle spese;
che, infine, la disposizione censurata, imponendo agli
avvocati una prestazione lavorativa tendenzialmente gratuita,
violerebbe l'art. 10, primo comma, della Costituzione, in quanto
sarebbe in contrasto con l'art. 5, lettera b), ultima parte, della
Risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa
sull'assistenza giudiziaria in data 2 marzo 1978, che raccomanda "una
remunerazione adeguata al difensore ufficioso", e confliggerebbe con
l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che tutelerebbe non
soltanto il lavoro subordinato, ma anche quello autonomo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che il remittente è chiamato a decidere su un
ricorso di un avvocato, il quale chiede che le sue prestazioni
professionali a favore di una persona ammessa al gratuito patrocinio
in base al r.d. n. 3282 del 1923 siano liquidate dal Presidente del
Tribunale e poste a carico dello Stato ai sensi degli artt. 1 e 12
della legge n. 217 del 1990;
che il medesimo remittente ritiene di non poter applicare,
alla luce della disciplina attualmente vigente, la legge n. 217 del
1990, che assicura ai non abbienti il patrocinio a spese dello Stato
unicamente nei procedimenti penali e nei procedimenti civili
relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno
e le restituzioni derivanti da reato, poiché nella specie si
controverte degli onorari e dei diritti relativi a una causa di
separazione tra coniugi, iniziata come separazione giudiziale e
conclusasi come separazione consensuale omologata;
che tuttavia, a suo avviso, affinché nel giudizio a quo sia
applicabile, seppure in via analogica, la legge n. 217 del 1990,
sarebbe sufficiente che con sentenza di questa Corte venisse rimosso
l'aggettivo "onorifico" che qualifica, nell'art. 1 del citato r.d.
del 1923, l'ufficio della difesa giudiziaria dei poveri;
che la questione, nei termini in cui è prospettata, è
manifestamente inammissibile;
che l'ordinanza di remissione muove in sostanza dall'idea che
una sentenza della Corte costituzionale, semplicemente eliminando una
parola nella disposizione censurata, possa sortire l'effetto di
rendere assimilabile l'ammissione al gratuito patrocinio, disposta
dalla speciale commissione prevista dall'art. 5 del r.d. n. 3282 del
1923, all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione
alla quale è prevista, dalla legge n. 217 del 1990, la competenza
del giudice che procede, nonché quello di rendere applicabili i
benefici contemplati da quest'ultima legge a tutte le controversie
civili;
che ulteriore effetto dell'auspicata pronuncia, nella
prospettazione del giudice a quo sarebbe la nascita di un modello
procedimentale affatto nuovo, nel quale la composizione collegiale
dell'organo decidente in sede di omologazione delle sentenze di
separazione personale tra coniugi cederebbe il passo a decisioni
presidenziali monocratiche di liquidazione degli onorari a carico
dello Stato per la difesa delle persone ammesse al "gratuito"
patrocinio;
che questo insieme di conseguenze non potrebbe certo
scaturire da una sentenza della Corte che si limitasse ad eliminare
dalla disposizione censurata il termine "onorifico": solo il
legislatore, e non già con la semplice soppressione di una singola
parola, ma attraverso un complessivo riordinamento del sistema,
potrebbe assimilare istituti diversi per presupposti, procedimento ed
effetti, e che rimandano ad accezioni differenti del principio di
solidarietà;
che sotto un diverso aspetto trascenderebbe largamente i
limiti della giustizia costituzionale non solo disporre un così
imponente intervento riformatore ma addirittura orientarlo nel senso
di attribuire ai capi degli uffici giudiziari o ai loro delegati,
quando si versi in tema di onorari per la difesa dei poveri, la
specifica competenza liquidatoria della quale il remittente
implicitamente assume di essere titolare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 1 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito
patrocinio), sollevata, in riferimento agli articoli 2, parte
seconda, 3, primo comma, 10, primo comma, e 35, primo comma, della
Costituzione, dal Presidente delegato del Tribunale di Foggia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte