Ordinanza n. 202/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/11/1982 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.P.R. 636/1972
- art. 18d.P.R. 636/1972
- art. 19d.P.R. 636/1972
- art. 10legge 825/1971
- art. 58Testo unico IVA
- art. 60Testo unico IVA
- art. 61Testo unico IVA
- art. 62Testo unico IVA
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 8d.P.R. 739/1981
- art. 17d.P.R. 739/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 17,
18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre
1971, n. 825 e del titolo III e degli artt. 58, 60, 61 e 62 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 promossi con le ordinanze emesse il 9 febbraio
1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Lucera, il 19 febbraio
1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Pisa, il 27 luglio 1979
dalla Commissione tributaria di 1 grado di Milano, il 10 marzo 1980
dalla Commissione tributaria di 1 grado di Avezzano, il 26 novembre
1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Paola, il 19 giugno
1981 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Cagliari, il 4 febbraio
1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Rieti e il 30 ottobre
1981 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Piacenza,
rispettivamente iscritte ai nn. 501 e 534 del registro ordinanze 1979,
al n. 120 del registro ordinanze 1980, ai nn. 44, 233, 616 e 624 del
registro ordinanze 1981 e al n. 156 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 244 e 258 del
1979, n. 124 del 1980, nn. 98 e 248 del 1981 e nn. 19 e 227 del 1982.
Visti l'atto di costituzione di Ceriotti Pierino e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella
camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore
Gallo.
Considerato che l'ordinanza 27 luglio 1979 della Commissione
tributaria di 1 grado di Milano (R.O. 120/80) si limita a criticare
gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla
fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, né sulle
ragioni della denunziata incompatibilità,
che, per tal modo, non viene ottemperato al precetto dell'art. 23,
secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 che fa obbligo
all'autorità giurisdizionale, che sollevi questione di legittimità
costituzionale, di riferire nell'ordinanza i termini e i motivi della
questione (sent. 29/82 e 158/82 di questa Corte),
che, pertanto, nei confronti dell'ordinanza milanese si impone una
declaratoria di manifesta inammissibilità per assoluto difetto di
rilevanza,
che analogo provvedimento dev'essere adottato nei confronti
dell'ordinanza 10 marzo 1980 della Commissione tributaria di 1 grado di
Avezzano (R.O.44/81) perché in essa si riconosce che la copia del
ricorso fu dalla parte presentata entro l'anno, sì che erroneamente
era stata emanata la declaratoria di estinzione del processo ben 46
giorni prima dello scadere del termine di decadenza,
che, pertanto, la rilevanza della dedotta questione non si era in
realtà mai verificata, tant'è vero che la stessa Commissione non ha
nemmeno ritenuto di sospendere la trattazione del ricorso, di cui ha
ordinato la restituzione al ruolo,
che, invece, per quanto si riferisce a tutte le altre ordinanze, è
frattanto sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, il cui art. 8
ha integralmente sostituito il denunziato art. 17 del precedente
decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma concernente le
lamentate improcedibilità ed estinzione del processo,
che conseguentemente gli atti devono essere restituiti ai
rispettivi giudici a quibus affinché riesaminino la rilevanza alla
luce della citata nuova normativa,
che i giudizi debbono essere riuniti attesa l'identità della
questione di fondo proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la riunione di tutti i giudizi indicati in epigrafe.
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria di 1 grado di
Milano con ord. 27 luglio 1979 (R.O. 120/80), in ordine agli artt. 17,
18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero
titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nonché in ordine
all'art. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 con riferimento agli
artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria di 1 grado di
Avezzano con ordinanza 10 marzo 1980 (R.O. 44/81) in ordine all'art. 17
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, con riferimento agli artt. 3, 24 e
53 Cost.
Ordina la restituzione di tutti gli altri atti ai rispettivi
giudici a quibus.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO, REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte