Ordinanza n. 204/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 4legge 638/1983
- art. 3legge 421/1992
- art. 11legge 421/1992
- art. 2legge 335/1995
- art. 4d.lgs. 503/1992
- art. 11legge 537/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto:
dell'art. 6, primo comma, lettera b), del d.-l. 12 settembre 1983, n.
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
dell'art. 4, comma 1, lettera b) (esattamente: dell'art. 4, comma 1)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art.
2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1,
lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale); promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal
pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Lucia Dal
Bianco e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 nel corso di un
giudizio promosso dalla titolare di pensione diretta che chiedeva la
condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a
corrisponderle l'integrazione al trattamento minimo, il pretore di
Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle
norme che attribuiscono rilievo, ai fini del riconoscimento di tale
integrazione, al reddito del coniuge dell'assicurato, escludendo il
diritto all'integrazione stessa nel caso di persona coniugata, non
legalmente ed effettivamente separata, che sia titolare di redditi
propri per un importo inferiore a due volte l'ammontare annuo del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma che
sia tuttavia titolare di redditi, cumulati con quelli delconiuge, per
un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (con
elevazione del limite a cinque volte il trattamento minimo per i
lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e
fino al 31 dicembre 1994);
che il pretore di Genova dubita che possa essere in contrasto con
gli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma,
della Costituzione avere attribuito rilievo, ai fini
dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, ai redditi
del coniuge e non solo ai redditi propri del titolare della pensione,
e denuncia specificamente il combinato disposto: dell'art. 6, primo
comma, lettera b), del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4,
comma 1, lettera b) (esattamente: dell'art. 4, comma 1) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato
dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art. 2, comma
14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1,
lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale);
che il giudice rimettente ritiene che il trattamento
pensionistico, costituendo un prolungamento, a fini previdenziali,
della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro,
debba essere proporzionato alla qualità e quantità di lavoro
prestato e debba assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei
lavoratori consentendo loro di mantenere il tenore di vita conseguito
nel corso dell'attività lavorativa (artt. 38, secondo comma, e 36
Cost.). L'istituto dell'integrazione della pensione al trattamento
minimo sarebbe diretto a garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle
esigenze di vita quando il calcolo della pensione in base ai
contributi accreditati risulti, in mancanza di altri redditi,
inferiore al necessario; tale istituto non avrebbe natura
assistenziale, bensì previdenziale, sicché la valutazione dello
stato di bisogno o di non abbienza dovrebbe essere effettuata con
riferimento al singolo lavoratore e non al suo nucleo familiare;
che, ad avviso del pretore di Genova, le disposizioni denunciate
determinerebbero, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una
palese irrazionalità ed una ingiustificata disparità di trattamento
tra titolari di pensione diretta con identica posizione contributiva,
i quali percepirebbero o meno l'integrazione della pensione al
trattamento minimo a seconda del reddito del coniuge, senza che si
tenga in alcun modo conto dei redditi dell'intero nucleo familiare in
relazione al numero di persone che lo compongono. Inoltre sarebbero
favorite le famiglie di fatto e le separazioni tra coniugi, in
violazione dell'obbligo di agevolare con misure economiche la
formazione della famiglia (art. 31, primo comma, Cost.);
che si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, chiedendo che la questione, analoga a quella
decisa con la sentenza n. 127 del 1997, sia dichiarata non fondata;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ricordando la sentenza n. 127 del 1997 e chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata con
riferimento ai medesimi parametri dallo stesso pretore di Genova, è
stata dichiarata non fondata (sentenza n. 127 del 1997);
che l'integrazione della pensione al minimo non costituisce una
maggiorazione stabile e permanente del trattamento pensionistico
calcolato in base ai contributi versati ed agli anni di servizio
prestato, bensì una prestazione eventuale e variabile nel tempo che
integra un intervento solidaristico diretto a far fronte alle
esigenze di vita del titolare della pensione e della sua famiglia; in
relazione a tale caratteristica esso è determinato dal legislatore,
che può, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili,
condizionare l'attribuzione e l'ammontare dell'integrazione della
pensione contributiva agli altri redditi del pensionato e della sua
famiglia, senza che ne risultino violati gli artt. 38 e 36 della
Costituzione;
che, nel prevedere un intervento solidaristico integrativo, il
legislatore ha, non irragionevolmente, considerato il reddito dei
coniugi, sui quali solitamente gravano gli oneri relativi alle
esigenze di vita della famiglia, ed ha determinato l'importo dei
redditi cumulati che escludono l'integrazione in misura adeguatamente
superiore a quella dei redditi propri del pensionato che determinano
analoga esclusione;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la
questione nuovamente sollevata deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma,
lettera b) del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per
il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art.
2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1,
lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale); sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, primo
comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte