Ordinanza n. 204/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/05/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 36Codice di procedura penale
- art. 40Codice di procedura penale
- art. 41Codice di procedura penale
- art. 186Codice della strada
- art. 205legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
gennaio 1998 dal pretore di Trento sezione distaccata di Cles nel
procedimento penale a carico di V. I., iscritta al n. 184 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il pretore di Trento, Sezione distaccata di Cles, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede come
motivo di ricusazione del giudice l'ipotesi in cui questi si sia
pronunciato sui fatti oggetto dell'imputazione in una sentenza emessa
in altro procedimento anche non penale;
che il giudice rimettente, chiamato a giudicare quale pretore
penale del reato previsto dall'art. 186 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza), premette:
di avere, prima del rinvio a giudizio, pronunciato, quale
giudice del procedimento di opposizione instaurato ex artt. 205 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 e 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689, sentenza avverso il provvedimento di sospensione della
patente di guida emesso dal Commissario per il Governo della
Provincia di Trento, e di avere accolto il ricorso, annullando il
provvedimento di sospensione provvisoria della patente per
insussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza;
di essere stato poi chiamato a giudicare quale pretore penale
del predetto reato e di avere sollevato, in tale sede, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del
dibattimento che in precedenza abbia pronunciato sentenza in un
procedimento di opposizione a provvedimento amministrativo ai sensi
della legge n. 689 del 1981, valutando incidentalmente la sussistenza
del fatto-reato;
che con la sentenza n. 308 del 1997 la Corte costituzionale, pur
riconoscendo che nel caso in esame emergeva una situazione di fatto
che avrebbe potuto determinare un pregiudizio per l'imparzialità del
giudice, aveva dichiarato inammissibile la questione, affermando che
nell'ipotesi presa in considerazione - in cui l'effetto pregiudicante
scaturiva dal compimento di atti in un diverso procedimento, di
natura extrapenale - la tutela del valore dell'imparzialità del
giudice andava ricercata negli istituti dell'astensione e della
ricusazione, così come attualmente disciplinati, o eventualmente
integrati da un intervento della Corte stessa;
che alla ripresa del procedimento il pubblico ministero aveva
proposto dichiarazione di ricusazione perché l'attuale giudicante,
in qualità di giudice civile nel precedente procedimento di
opposizione, aveva "espresso una compiuta decisione, con preventivo
esame del merito, della medesima questione oggetto dell'odierno
procedimento";
che, sulla base di queste premesse, il giudice rimettente rileva
che, allo stato del diritto positivo, la dichiarazione di ricusazione
proposta dal pubblico ministero non trova fondamento in alcuna delle
previsioni di cui all'art. 37 cod. proc. pen;
che, ad avviso del rimettente, il caso in esame "potrebbe forse
rientrare nell'ipotesi residuale delle "gravi ragioni di
convenienza" che giustificano l'astensione del giudice secondo la
lettera h) del comma 1 dell'art. 36 cod. proc. pen." mentre la
dichiarazione di ricusazione del pubblico ministero non rientra in
alcuna delle ipotesi tipiche previste dall'art. 37 cod. proc. pen.,
in quanto tale norma non richiama la lettera h) dell'art. 36, comma
1, cod. proc. pen., né, d'altro canto, nella lettera b) dell'art. 37
cod. proc. pen. può essere ricompresa in via analogica la
situazione in cui il giudice abbia espresso "debitamente" nel
procedimento extrapenale una valutazione di merito sui fatti di
causa;
che risulterebbe pertanto violato il principio dell'imparzialità
del giudice, in quanto alle parti non è dato disporre dello
strumento della ricusazione nei casi in cui la manifestazione del
proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione non sia
stata espressa "indebitamente", ma nel doveroso esercizio delle
funzioni giurisdizionali;
che tale lacuna comporta, secondo il giudice a quo la violazione
dell'art. 3 Cost., per la irrazionale differenza rispetto al caso
disciplinato dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.,
essendo irrilevante, ai fini della "coazione psicologica e
motivazionale della forza di prevenzione", che la manifestazione del
proprio convincimento sia stata espressa "indebitamente" o
"debitamente", nonché dell'art. 24 Cost., "sia per la
ingiustificata limitazione dei poteri difensivi delle parti, sia per
la ingiusta prospettiva che si aprirebbe, laddove si ammettesse la
celebrazione del processo da parte di un organo giudicante di
riconosciuta non imparzialità".
Considerato che, alla stregua del sistema delineato dal codice di
procedura penale, competente a decidere sulla ricusazione è il
giudice di "grado" superiore - il tribunale, nel caso in cui ad
essere ricusato sia il pretore (art. 40 cod. proc. pen.) - e che tale
giudice, per espresso disposto dell'art. 41, comma 1, cod. proc.
pen., è anche competente a decidere sull'ammissibilità della
dichiarazione di ricusazione;
che questa Corte ha già avuto occasione di intervenire sui
poteri del giudice ricusato durante la vigenza del codice di
procedura penale del 1930, rilevando che il giudice ricusato non è
legittimato a sollevare questione di costituzionalità in ordine
all'incidente di ricusazione che lo riguarda, in quanto, diversamente
opinando, verrebbe stravolto il sistema che attribuisce
esclusivamente al giudice superiore la competenza a giudicare sulla
ricusazione e lo stesso giudice ricusato verrebbe abilitato a
disporre la sospensione del processo principale, che il legislatore
ha invece riservato al giudice competente dopo la valutazione
dell'ammissibilità dell'atto di ricusazione (sentenza n. 138 del
1983);
che alla stregua della disciplina prevista dal vigente codice di
procedura penale, che a differenza del codice del 1930, riserva
espressamente al giudice competente a giudicare sulla ricusazione
anche la competenza a decidere in ordine alla sua ammissibilità
(art. 41, comma 1, cod. proc. pen.), si deve ribadire che il giudice
ricusato non può sollevare questione di legittimità costituzionale;
che, inoltre, il giudice rimettente avrebbe comunque dovuto dare
conto delle ragioni per cui non ha ritenuto di doversi astenere per
gravi ragioni di convenienza, pur avendo dubitativamente asserito che
nell'ipotesi in esame poteva configurarsi la causa di astensione di
cui all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., che determina
anch'essa l'obbligo del giudice di astenersi;
che la questione sollevata dal rimettente deve pertanto essere
dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto solo il giudice
competente a decidere sulla ricusazione sarebbe stato abilitato a
sollevare questione di legittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Trento, Sezione distaccata di Cles, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte