Ordinanza n. 204/2000
Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 113Costituzione
- art. 27legge 689/1981
- art. 54Riscossione imposte sul reddito
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
promossi con ordinanze emesse il 24 novembre 1998 dal pretore di Nola
nel procedimento civile vertente tra P.A. e il Servizio Riscossione
Tributi di Nola ed altro iscritta al n. 162 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,
prima serie speciale dell'anno 1999, ed il 15 maggio 1999 dal pretore
di Catania, sezione distaccata di Adrano, nel procedimento civile
vertente tra B.A. e la Montepaschi - S.E.R.I.T. S.p.A. iscritta al
n. 447 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il pretore di Nola ed il pretore di Catania, sezione
distaccata di Adrano, con ordinanze in data 24 novembre 1998 e 15
maggio 1999, sollevano, in riferimento agli artt. 3 e 24, nonché -
il primo giudice - all'art. 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui
disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del
codice della strada mediante rinvio all'art. 27 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale, a sua
volta, rinvia all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito);
che, secondo i giudici a quibus alla riscossione delle somme
dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per
infrazioni al codice della strada è applicabile l'art. 54, secondo
comma, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto detta norma è richiamata
dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981, al quale rinvia la norma
impugnata, sicché nelle fattispecie in esame sarebbe inammissibile
l'opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., e, per il pretore di
Catania, anche quella dell'art. 617, cod. proc. civ.;
che, ad avviso dei rimettenti, l'applicabilità dell'art. 54,
secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 realizzerebbe una non
ragionevole lesione del diritto di difesa del debitore dato che per
entrate non tributarie, quali quelle in esame, non sussisterebbe
l'esigenza di garantire il programmato afflusso nelle casse dello
Stato delle risorse indispensabili per la spesa pubblica, ed in
quanto, secondo il pretore di Nola, il debitore non potrebbe
avvalersi della tutela cautelare;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con due distinti
atti in entrambi i giudizi, chiedendo che la questione sollevata dal
pretore di Nola sia dichiarata inammissibile per difetto di
pregiudizialità, ovvero perché meramente interpretativa, deducendo,
nel merito, che entrambe le questioni sarebbero infondate in virtù
delle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 437 del
1995, mentre quella sollevata dal secondo giudice sarebbe altresì
inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza, a seguito delle
modificazioni introdotte dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46.
Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la stessa norma,
in riferimento a parametri in parte comuni e per profili in larga
parte coincidenti, vanno riuniti per essere definiti con un'unica
pronuncia;
che entrambi i giudici dubitano della legittimità
costituzionale dell'art. 206 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte
in cui, attraverso il rinvio all'art. 27 della legge n. 689 del 1981,
rendendo applicabile alla riscossione delle entrate in esame
l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, realizzerebbe
una non ragionevole limitazione della tutela del debitore;
che, successivamente alla proposizione delle due questioni di
legittimità costituzionale, è entrato in vigore il d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, il quale ha innovato la disciplina della
riscossione coattiva;
che, in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 ha
sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 modificando
anche l'art. 54 e confermando, agli artt. 57 e 60, l'improponibilità
delle opposizioni regolate dall'art. 615, cod. proc. civ., ad
eccezione di quelle aventi ad oggetto la pignorabilità dei beni, e
delle opposizioni disciplinate dall'art. 617, cod. proc. civ.
concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo
esecutivo, disponendo che il giudice dell'esecuzione non può
sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano fondati motivi
e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno;
che, inoltre, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 dispone che
per le entrate non tributarie, il giudice competente a conoscere le
controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se
ricorrono gravi motivi stabilendo che ad esse non si applica la
disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed
agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie e che ad
esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in
presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 16 del presente decreto;
che il predetto art. 29 riguarda anche le entrate derivanti
dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione
delle norme del codice della strada, in quanto esse non hanno natura
tributaria, sicché il mutamento complessivo del quadro normativo di
riferimento e, in particolare, anche delle norme che i rimettenti
ritengono di dovere applicare impone il riesame da parte dei giudici
a quibus della perdurante rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore
di Nola ed al pretore di Catania, sezione distaccata di Adrano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte