Ordinanza n. 206/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 27legge 689/1981
- art. 54Riscossione imposte sul reddito
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1999 dal Tribunale di
Catania, sezione distaccata di Adrano, nel procedimento civile
vertente tra C.R. e il Servizio di riscossione tributi iscritta al
n. 550 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di Catania, sezione distaccata di
Adrano, con ordinanza in data 17 luglio 1999, solleva, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui disciplina la
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria irrogata per violazione delle norme del codice della
strada mediante rinvio all'art. 27 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale, a sua volta, rinvia
all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
che, secondo il rimettente, l'applicabilità alla riscossione
delle entrate in esame dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602
del 1973, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 27 della legge
n. 689 del 1981, al quale rinvia la norma impugnata, renderebbe
inammissibili le opposizioni ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.;
che, ad avviso del giudice a quo l'applicabilità
dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 realizzerebbe
una non ragionevole limitazione del diritto di difesa del debitore,
dato che, in riferimento ad una entrata non tributaria qual è quella
in esame, non sussisterebbe l'esigenza di garantire il programmato
afflusso nelle casse dello Stato delle risorse indispensabili per la
spesa pubblica;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale, in linea preliminare, ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza, a
seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 16 del d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46 - le quali renderebbero comunque necessario
ordinare la restituzione degli atti - e, nel merito, ha chiesto che
la Corte la dichiari infondata in virtù delle argomentazioni svolte
nella sentenza n. 437 del 1995.
Considerato che il Tribunale di Catania, sezione distaccata di
Adrano, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 206 del
d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui, attraverso il rinvio
all'art. 27 della legge n. 689 del 1981, rendendo applicabile alla
riscossione delle entrate in esame l'art. 54, secondo comma, del
d.P.R. n. 602 del 1973, realizzerebbe una non ragionevole limitazione
della tutela del debitore;
che, in data anteriore all'ordinanza di rimessione, è
entrato in vigore il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il quale ha
innovato la disciplina della riscossione coattiva;
che, in particolare, l'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999 ha
sostituito l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, modificando
l'art. 54 e confermando, agli artt. 57 e 60, l'improponibilità delle
opposizioni regolate dall'art. 615, cod. proc. civ., ad eccezione di
quelle aventi ad oggetto la pignorabilità dei beni, e delle
opposizioni disciplinate dall'art. 617, cod. proc. civ. concernenti
la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo,
disponendo che il giudice dell'esecuzione non può sospendere il
processo esecutivo, salvo che ricorrano fondati motivi e vi sia
fondato pericolo di grave e irreparabile danno;
che, in particolare, l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999
dispone che, ora, per le entrate non tributarie, il giudice
competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può
sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi stabilendo
altresì che ad esse non si applica la disposizione del comma 1
dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le
opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle
forme ordinarie e che ad esecuzione iniziata il giudice può
sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui
all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto;
che il predetto art. 29 riguarda anche le entrate derivanti
dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni
alle norme del codice della strada, in quanto esse non hanno natura
tributaria;
che, nonostante la nuova disciplina sia entrata in vigore
anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, essa non
risulta presa in esame dal giudice a quo il quale, conseguentemente,
non ha esplicitato se il mutamento del quadro normativo di
riferimento abbia eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla
fattispecie sottoposta al suo esame;
che la mancanza di ogni specificazione al riguardo determina
la carenza della motivazione in ordine alle ragioni che, secondo il
rimettente, fanno ritenere la perdurante rilevanza della questione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui
disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del
codice della strada, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di
Adrano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte