Ordinanza n. 207/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 87/1994
- art. 2legge 87/1994
- art. 3legge 87/1994
- art. 4legge 87/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettere a) e b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3 e dell'art. 4
della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo
dell'indennità speciale nella determinazione della buonuscita dei
pubblici dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 29 aprile 1994
dal Consiglio di Stato, VI sezione giurisdizionale, il 28 ottobre
1994 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia, il 16 giugno 1994 dal Tribunale amministrativo
regionale della Liguria (n. 2 ordinanze), il 10 giugno 1994 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il 13 e il 27
ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (n.
3 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 18, 19, 114, 115, 148,
149, 150 e 151 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 10 e 12, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Rizzato Maria
Teresa ed altri, di Bertoja Luisa ed altra, di Paolini Mario ed
altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 29 aprile 1994, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 4,
della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo
dell'indennità speciale nella determinazione della buonuscita dei
pubblici dipendenti), in relazione agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, rilevando, da un lato - previa affermazione
dell'inapplicabilità del disposto dell'art. 4 della stessa legge nel
giudizio a quo, concernente anche altre voci stipendiali -,
l'irragionevolezza della discriminazione operata dal legislatore
nella previsione della minore percentuale di computo dell'indennità
integrativa speciale tra i dipendenti degli enti pubblici non
economici ex lege n. 70 del 1975 (Disposizioni sul riordinamento
degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale
dipendente) e quelli di tutte le altre pubbliche amministrazioni di
cui alla successiva lettera b) del citato art. 1, comma 1, e,
dall'altro lato, l'illogica sperequazione del regime dei crediti
disciplinati dall'art. 2, comma 4, della legge n. 87 del 1994
rispetto agli altri crediti ordinari, con notevole diminuzione del
contenuto di una prestazione economica che deve essere considerata
quale retribuzione differita;
che con ordinanza emessa il 28 ottobre 1994 il T.A.R. per la
Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 4 della citata legge n. 87
del 1994, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma,
25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto - disponendo
l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese
processuali - sottrae alla valutazione del giudice (e così
interferisca con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché
- escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a
seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale -
viola il diritto di difesa e di azione nonché il principio del
giudice naturale; b) dell'art. 3, comma 2, della legge impugnata, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in
via amministrativa quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano
proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il
computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo
del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 2, comma 4, stessa
legge, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in base a
motivazioni analoghe a quelle prospettate dal Consiglio di Stato;
che con due identiche ordinanze, emesse entrambe il 16 giugno
1994, il T.A.R. della Liguria, secondo considerazioni conformi a
quelle svolte in parte qua dagli altri giudici remittenti, ha
censurato l'art. 4 della legge n. 87 del 1994, per violazione
dell'art. 24 della Costituzione, assumendo in particolare la natura
non pienamente satisfattiva assunta dallo ius superveniens rispetto
alle pretese fatte valere in giudizio, nonché gli artt. 1, lettera
a), in relazione alla successiva lettera b), e 2, comma 4, della
stessa legge, perché confliggenti sia con gli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione (oltre che con il principio generale espresso dall'art.
1282 del codice civile), sia con l'art. 97 della Costituzione stessa,
introducendo siffatte disposizioni una irrazionale deroga a favore
dello Stato al principio fondamentale di liquidazione dei debiti
liquidi ed esigibili;
che con quattro ordinanze emesse, la prima, il 10 giugno 1994
dal T.A.R. per la Lombardia e, le altre tre, il 13 ottobre 1994 ed il
27 ottobre 1994 dal T.A.R. per il Veneto, sono state sollevate, con
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 36, 103 e 113 della Costituzione,
questioni di legittimità dei già citati artt. 1, lettere a) e b),
2, comma 4, 3 e 4 della legge n. 87 del 1994, con motivazioni
sostanzialmente identiche a quelle rispettivamente svolte in merito
dagli altri giudici a quibus;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato;
che nel giudizio promosso dall'ordinanza del T.A.R. per la
Lombardia in data 10 giugno 1994, si è costituito l'I.N.P.S.
chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate in parte
inammissibili ed in parte manifestamente infondate, e ha depositato
altresì una memoria nell'imminenza della camera di consiglio;
che nei giudizi promossi con le tre ordinanze del T.A.R. per il
Veneto del 13 ottobre 1994 e 27 ottobre 1994, si sono costituiti i
ricorrenti, i quali, ribadendo le considerazioni svolte dal
remittente, hanno insistito per la declaratoria di
incostituzionalità delle norme de quibus.
Considerato che le questioni, complessivamente concernenti la
medesima normativa, possono essere riunite e congiuntamente decise;
che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate
con la sentenza n. 103 del 1995, in ragione dell'affermato carattere
tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle
aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di
computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal
servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;
che, in particolare, in tale decisione - con riferimento alla
questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente
l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio
dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha
sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa
di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori
dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle
suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
1993, erano ben assunte al rango di diritti, ma non erano ancora
immediatamente determinabili;
che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed
il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato
accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui
ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non
incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale
riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua
prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del
1995);
che è, infine, inesatta l'affermazione fatta dal Consiglio di
Stato remittente circa l'asserita inapplicabilità del citato art. 4
al giudizio de quo, concernente il riconoscimento nel computo del
trattamento di fine rapporto anche di altre voci stipendiali, poiché
l'estinzione d'ufficio comunque investe il diritto principale e
quelli accessori fatti valere dal soggetto con la specifica pretesa,
appagata a seguito dell'intervento del legislatore;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in
quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, lettere a) e
b), dell'art. 2, comma quarto, dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge
29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità
integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei
pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento, agli artt. 3, 24,
primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 97, 103 e 113 della
Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal T.A.R. per la Lombardia,
dal T.A.R. della Liguria e dal T.A.R. per il Veneto, con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte