Ordinanza n. 208/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 698/1975
- art. 5legge 698/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia), come modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto
1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975,
n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"),
promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1986 dal T.A.R. del Lazio
sui ricorsi riuniti proposti da Ranaldi Anna Maria ed altri contro
l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 555 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. del
Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 36, 42 e 97 Cost., della
legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge
23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1°
agosto 1977, n. 563;
che l'impugnativa muove dal presupposto che tale disposizione
preveda che le indennità di anzianità maturate dagli ex dipendenti
dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio
prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo all'atto
della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di
destinazione, ma sulla base non dell'ultima retribuzione percepita
presso di questi, bensì di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla
data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);
Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi
termini dallo stesso T.A.R. del Lazio (r.o. n. 381/88), è stata
dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con la
sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata nel
senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base
dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione";
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre
1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel
testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 42 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con
ordinanza del 28 maggio 1986, pervenuta alla Corte costituzionale il
22 settembre 1988 (r.o. n. 555/88).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte