Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 698/1975
  • art. 5legge 698/1975

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni

dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia), come modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto

1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975,

n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera

nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"),

promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1986 dal T.A.R. del Lazio

sui ricorsi riuniti proposti da Ranaldi Anna Maria ed altri contro

l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 555 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. del

Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 36, 42 e 97 Cost., della

legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge

23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni

dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e

dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1°

agosto 1977, n. 563;

che l'impugnativa muove dal presupposto che tale disposizione

preveda che le indennità di anzianità maturate dagli ex dipendenti

dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio

prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo all'atto

della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di

destinazione, ma sulla base non dell'ultima retribuzione percepita

presso di questi, bensì di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla

data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);

Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi

termini dallo stesso T.A.R. del Lazio (r.o. n. 381/88), è stata

dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con la

sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata nel

senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base

dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre

1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera

nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel

testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 42 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con

ordinanza del 28 maggio 1986, pervenuta alla Corte costituzionale il

22 settembre 1988 (r.o. n. 555/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte