Ordinanza n. 208/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1115/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge
12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o
no da altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in
Belgio e rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre
1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra
Salari Gaudenzio e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 668 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Salari Gaudenzio e
dell'I.N.A.I.L.;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere una
rendita maggiore di quella riconosciuta in dipendenza di silicosi
contratta in Belgio, il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con
ordinanza del 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte il 24 settembre
1992), ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 35,
quarto comma, e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115
(Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455,
ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme
morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati),
che fissa in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione
morbigena il "periodo massimo di indennizzabilità";
che il giudice a quo ha rilevato che il suddetto limite
temporale, previsto per i lavoratori italiani che abbiano contratto
la malattia in Belgio, non è invece applicabile per
l'indennizzabilità a favore dei lavoratori che tale malattia abbiano
contratto in patria; il che determinerebbe una palese discriminazione
- anche in considerazione dell'evoluzione subita dal sistema
previdenziale per effetto della sentenza n. 54/1981 di questa Corte,
che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoga
disposizione - oltreché la violazione del diritto di emigrazione e
di quello alla previdenza sociale;
che si è costituito in giudizio l'I.N.A.I.L., sostenendo la
inammissibilità della questione in quanto irrilevante nel giudizio a
quo, ove la norma impugnata non può trovare applicazione sia perché
essa concerne la costituzione ex novo della rendita per silicosi e
non, come nella specie, la revisione del beneficio già concesso, sia
perché in ogni caso dove ritenersi implicitamente abrogata per
effetto della sentenza di questa Corte n. 54/1981;
che si è costituita, altresì, la parte privata con
argomentazioni a sostegno della fondatezza della questione;
Considerato che con la sentenza n. 436 del 1992 è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27
luglio 1962, n. 1115, che è la norma ora denunciata; onde la
questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità dell'art. 4 della legge 27
luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12
aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no
ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e
rimpatriati) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto
comma, e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia - sez.
lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte