Ordinanza n. 214/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 218, primo
comma, 241 e 245, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 17
novembre 1990 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a
carico di Lucio Lotti ed altri (Fallimento Codelfa), iscritta al n.
726 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale disciplinato
dalla normativa vigente anteriormente al nuovo codice, il Tribunale
di Milano aveva concesso, ai sensi dell'art. 316 del codice di
procedura penale, il sequestro conservativo sugli immobili degli
imputati e che, decidendo sulla richiesta di riesame, il Tribunale
della Libertà, dichiarata inammissibile tale misura - non essendo
previsto il citato art. 316 tra le norme immediatamente applicabili
elencate nell'art. 245 del decreto legislativo n. 271 del 1989 -
convertiva la richiesta in opposizione ad iscrizione d'ipoteca ex
art. 618 del codice di procedura penale abrogato;
che quindi il primo giudice, nuovamente investito, con ordinanza
del 17 novembre 1990, ha revocato la detta misura ed ha
contestualmente sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
218, primo comma, nonché 241 e 245, secondo comma, del decreto
legislativo n. 271 del 1989;
che il giudice a quo - pur ribadendo la fondatezza della tesi
per cui il nuovo sequestro conservativo risulterebbe immediatamente
applicabile anche ai processi che proseguono con il "vecchio" rito -
prende atto della diversa opinione del Tribunale della Libertà, il
quale prospetta l'ultrattività, per tali procedimenti, dell'istituto
dell'ipoteca legale, giudicandola non condivisibile per
l'immediatezza dell'effetto abrogativo sancito dall'art. 218, primo
comma, del citato decreto legislativo, onde detta norma viene
censurata nella parte in cui non prevede l'immediata sostituzione
della ipoteca legale con il sequestro conservativo ex art. 316 del
codice di procedura penale;
che, simmetricamente, il Tribunale denunzia gli artt. 241 e 245,
secondo comma, del medesimo decreto legislativo nella parte in cui
non prevedono l'art. 316 del codice di procedura penale tra le norme
immediatamente applicabili ai processi che proseguono con
l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, in quanto la
normativa de qua, nel suo complesso, determinerebbe una
ingiustificata disparità rispetto ai procedimenti disciplinati dal
nuovo codice;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente
eccependo l'inammissibilità della questione e sostenendone nel
merito l'infondatezza, in quanto l'abrogazione dell'istituto
dell'ipoteca legale opererebbe solo in relazione ai procedimenti nei
quali si applica il "nuovo" rito, ferma l'applicazione delle norme
anteriormente vigenti - che non sarebbero solo quelle del soppresso
codice di procedura penale, ma anche, come nella specie, quelle
contenute nel codice penale - per i processi disciplinati dal
"vecchio" rito;
Considerato che "l'applicazione delle norme anteriormente vigenti"
disposta dall'art. 241 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
per i giudizi, quale quello di rinvio, in corso alla data di entrata
in vigore del nuovo codice, va riferita non soltanto alle
disposizioni processuali ma anche alla disciplina sostanziale a
queste necessariamente correlata dal nesso inscindibile tra diritto
ed azione;
che, quindi, il permanere della vigenza del modulo
procedimentale descritto dagli artt. 616 e seguenti del previgente
codice per l'ipoteca legale implica e presuppone l'applicabilità
dell'istituto stesso ai processi in questione, dovendo viceversa
riferirsi l'abrogazione dell'art. 189 del codice penale - sancita
dall'art. 218 del citato decreto - soltanto ai processi tenuti con il
"nuovo" rito, come conferma l'omessa indicazione di tale ultima norma
tra quelle immediatamente applicabili;
che, pertanto, il sistema, contrariamente a quanto affermato dal
giudice a quo, esibisce una coerente saldatura con la novellata
figura del sequestro conservativo sui beni immobili, alla cui
operatività si collega l'assorbimento della precedente misura;
che, inoltre, l'inesistenza di una soluzione di continuità tra
ipoteca e sequestro, come conseguenza del coordinamento tra
abrogazione della prima ed applicabilità del secondo è stata
recentemente sottolineata anche dalla Suprema Corte regolatrice, che
ha parimenti escluso la paventata mancanza di una disciplina delle
garanzie reali nella fase transitoria;
che la proposta questione risulta di conseguenza manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 218, primo comma, 241 e 245, secondo
comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte