Ordinanza n. 215/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15-bislegge 94/1982
- art. 67Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15
bis della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale
e provvidenze in materia di sfratti) promossi con ordinanze emesse il 4
marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 18 febbraio 1983 dal Tribunale di
Bassano del Grappa, il 28 febbraio 1983 dal Pretore di Firenze, il 22
marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 21 marzo 1983 dal Pretore di
Milano, il 16 novembre 1982 dal Pretore di Varese, il 17 maggio 1983
dal Pretore di Biella, il 30 marzo 1983 dal Pretore di Milano, il 21
giugno 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 2 luglio 1983 dal Pretore
di Ravenna (n. 2 ordinanze), il 24 maggio 1983, il 10 maggio 1983, il 5
luglio 1983, il 18 giugno 1983, il 2 giugno 1983, il 14 giugno 1983, il
20 maggio 1983, il 9 giugno 1983, l'11 giugno 1983 dal Pretore di Roma,
il 21 giugno 1983 dal Pretore di Busto Arsizio, il 28 marzo 1983 dal
Pretore di Milano, il 23 luglio 1983 dal Pretore di Roma, il 10 maggio
1983 dal Pretore di Milano, il 26 giugno 1983 dal Pretore di
Fiorenzuola d'Arda, il 20 luglio 1983 dal Pretore di Milano, il 23
luglio 1983 dal Pretore di Roma, il 9 luglio 1983 dal Pretore di Roma,
il 9 settembre 1983 dal Pretore di Almenno S. Salvatore, il 12 ottobre
1983 dal Pretore di Thiene, il 12 luglio 1983 dal Pretore di Firenze,
il 15 ottobre 1983 dal Pretore di Roma, il 27 ottobre 1983 dal Pretore
di Pontedecimo, il 24 luglio 1983 dal Pretore di Milano iscritte ai nn.
430, 462, 502, 505, 535, 598, 649, 650, 724, 787, 788, da 816 a 824,
828, 877, 878, 887, 901, 909, 941, 942, 952, 959, 986, 1027, 1041 e
1076 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 267, 288, 308 e 322 del 1983 e nn. 4, 11, 46, 53,
60, 67, 81, 88, 93, 95, 102 e 141 del 1984.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra la
s.p.a. Metalinox e la s.p.a. Amplimedical ed avente per oggetto la fine
della locazione di un immobile non abitativo, il Pretore di Milano con
ordinanza del 4 marzo 1983 (reg. ord. n. 430 del 1983) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo
1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale
aveva prorogato di due anni i rapporti di locazione non abitativa già
soggetti alle scadenze di cui all'art. 67, lett. a), b) e c) l. 27
luglio 1978 n. 392;
che secondo il Pretore, trattandosi nella specie di contratto non
soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della l. ult.
cit., e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste
nel detto art. 67 bensì in quella considerata nel successivo art. 71,
il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta
dal citato art. 15 bis;
che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva
dubbia al giudice rimettente, appunto in quanto esso limitava
l'ulteriore proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non
l'estendeva alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò
in contrasto con l'art. 3 Cost.;
che la stessa questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata dal medesimo Pretore con ordinanze 22 marzo 1983, emessa in
cause Valente c. Trezzi, Colucci c. Palmieri; 30 marzo 1983, Visintini
c. s.r.l. Ete; 28 marzo 1983, la Previdente c. Ferroni; 10 maggio 1983
s.p.a. Carmelia c. s.r.l. Specchiopiuma; 20 luglio 1983, s.n. c.
Edizioni universitarie e scientifiche c. s.p.a. Donnatex e s.p.a.
Immobiliare Alda c. Arpaja (reg. ord. nn. 430, 505, 535, 650, 877, 887,
909, 1076 del 1983); nonché dai Pretori di Firenze, 28 febbraio 1983,
s.p.a. Segem c. ditta Falbor; 12 luglio 1983, Vannacci c. s.r.l.
Elefante (reg. ord. nn. 502 e 986 del 1983); di Varese, 16 novembre
1982, Turato c. Marchiorato (reg. ord. n. 598 del 1983); di Biella, 17
maggio 1983, s.p.a Fimpa c. Segre (reg. ord. 649 del 1983); di Busto
Arsizio, 21 giugno 1983, Oracolo c. Maffi e s.a.s. Immobiliare Dalilah
c. ditta Comas (reg. ord. nn. 724 e 828 del 1983); di Ravenna, 2
luglio 1983, Ricci c. Lombardini (reg. ord. nn. 787 e 788 del 1983); di
Roma, 10 maggio 1983, s.r.l. Prani c. Sgalia; 5 luglio 1983, Grasselli
c. s.p.a. Bassani Ticino; 18 giugno 1983, Zandri c. s.p.a. Fumeo; 2
giugno 1983, Patulli c. Rossi; 14 giugno 1983, Surigo c. Novi; 20
maggio 1983, Gelmetti c. s.p.a. AGIAP; 9 giugno 1983, Arpino c. s.r.l.
Dempat; 11 giugno 1983, Basile c. INPS (reg. ord. n. da 817 a 824 del
1983); 23 luglio 1983, s.p.a. Moore Elsie Marino Torlonia c. s.n. c.
Calzaturificio Rossetti e Ambrogini c. s.r.l. Napoleone 47 Mode; 9
luglio 1983, Silla c. Mauro; 15 ottobre 1983, s.p.a. Pimi c. Ministero
degli interni (reg. ord. nn. 878, 941, 942, 1027); di Fiorenzuola
d'Arda, 26 luglio 1983 Dodi c. Negrotti (reg. ord. n. 901 del 1983); di
Almenno San Salvatore, 9 settembre 1983, Morlotti c. Milesi (reg. ord.
n. 952 del 1983); di Thiene, 12 ottobre 1983, Selvatico c. Duso (reg.
ord. n. 959 del 1983); di Pontedecimo, 27 ottobre 1983, Pesciallo c.
Amo (reg. ord. n. 1041 del 1983); dal Tribunale di Bassano del Grappa,
18 febbraio 1983, s.n. c. Ceramiche Ronzan c. Baggio (reg. ord. n. 462
del 1983);
che con l'ordinanza 24 maggio 1983, Leone c. Rigo (reg. ord. n. 816
del 1983) il Pretore di Roma dubita che l'art. 15 bis contrasti con le
seguenti norme della Costituzione:
- art. 3, in quanto esso attua una disparità di trattamento non
solo tra conduttori ma anche tra locatori;
- art. 41, poiché esso pregiudicherebbe senza fini di utilità
sociale il diritto di iniziativa economica privata;
- art. 42, poiché l'ulteriore proroga contrasterebbe coi principi
espressi dalla Corte con le sent. nn. 3 e 225 del 1976, secondo cui il
ricorso del legislatore a continue proroghe legali si giustifica solo
in quanto imposto da esigenze temporanee e straordinarie, certamente
non ricorrenti nel caso in esame, ossia dopo che la l. n. 392 del 1978
ha dettato una disciplina definitiva in materia di locazioni;
- ancora art. 42, in quanto la mancata valutazione delle condizioni
economiche dei conduttori più ricchi dei locatori dimostrerebbe la non
rispondenza della ulteriore proroga in questione alla funzione sociale
della proprietà;
che pertanto con questa ordinanza il Pretore di Roma, a differenza
degli altri giudici rimettenti, non chiede alla Corte una pronuncia
additiva, ossia che estenda la proroga dell'art. 15 bis ai contratti di
cui all'art. 71 l. n. 392 del 1978, bensì una pronuncia ablativa,
ossia la semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma impugnata;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interviene nelle cause
nn. 535, 598, 649, 724, 787, 788, 816-824, 887, 901, 909, 941, 942,
952, 959, 1027, 1041, chiedendo dichiararsi l'infondatezza delle
questioni.
Considerato che per la loro identità o connessione i giudizi
debbono essere riuniti;
che le questioni sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza n.
816 del 1983, ossia quelle intese a provocare non già una sentenza
additiva ma la semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'impugnato art. 15 bis, sono manifestamente inammissibili in quanto
non rilevanti nel giudizio in corso, nel quale - trattandosi di
contratto di cui all'art. 71 l. n. 392 del 1978 - lo stesso art. 15
bis è, per affermazione dello stesso giudice rimettente, non
applicabile;
che la questione sollevata con tutte le altre ordinanze è
manifestamente infondata in quanto già decisa con la sentenza 5 aprile
1984 n. 89, in cui questa Corte ha osservato che il differente
trattamento, disposto dall'impugnato art. 15 bis per i rapporti
locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli "non prorogati" (art.
71) dalla legge n. 392 del 1978, è giustificato dalle diverse
caratteristiche dei rapporti stessi sia poiché solo per i primi erano
ipotizzate - di regola - comuni date di scadenza (lett. a, b, c
dell'art. 67 cit.), sia perché i secondi costituivano un numero
limitato e perciò il legislatore del 1982 ragionevolmente ne
considerò adeguata, e quindi non da modificare, la disciplina
transitoria già vigente.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione
del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevate con riferimento agli artt. 3,
41 e 42 Cost. dal Pretore di Roma con l'ordinanza n. 816 del 1983;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 15 bis, sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost. dai Pretori di Milano, Firenze, Varese, Biella, Busto
Arsizio, Ravenna, Roma, Fiorenzuola d'Arda, Almenno San Salvatore,
Thiene e Pontedecimo, nonché dal Tribunale di Bassano del Grappa con
le altre ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con
sentenza 5 aprile 1984 n. 89.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte