Ordinanza n. 22/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 69legge 392/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e
41, legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promossi con due ordinanze emesse il 25 maggio 1984 e il 17
aprile 1984 dal Pretore di Venezia nei procedimenti civili vertenti tra
Perulli Gianfranco e De Vito Ignazio ed altra, iscritti al n. 1191 del
registro ordinanze 1984 ed al n. 132 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis e 143
bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse
rispettivamente il 17 aprile 1984 (R.O. n. 132/85), nel giudizio di
rilascio di un immobile adibito a studio professionale ed il 25 maggio
1984 (R.O. n. 1191/84), in quello successivamente introdotto dal
conduttore dello stesso immobile per ottenere l'indennità di cui
all'art. 69, comma settimo, della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), il Pretore di Venezia
ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 38,
39, 40 e 41 di tale legge, in riferimento all'art. 42 Cost.;
che il Pretore, pur rilevando che delle medesime norme questa Corte
ha già affermato la legittimità, in relazione agli artt. 3 e 35 Cost.
(Sentenza 5 maggio 1983, n. 128), ha ritenuto che i dubbi di
illegittimità costituzionale potrebbero sussistere in riferimento al
diverso parametro indicato e cioè all'art. 42 Cost. in quanto, agli
effetti dell'istituto della prelazione, il proprietario è assoggettato
non nei confronti di tutti i conduttori di immobili destinati ad uso
diverso dall'abitazione, ma solo nei confronti di alcuni (operatori
economici, titolari di aziende), sebbene gli uni come gli altri possano
ricomprendersi in un'unica categoria, individuabile alla stregua
dell'esercizio di attività implicanti un contatto diretto con il
pubblico e che rimane il tratto qualificante, con conseguente
violazione dell'uniforme garanzia del diritto di proprietà, apprestata
dall'art. 42 Cost..
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, con i quali si è eccepita l'inammissibilità della questione
per difetto di rilevanza o, comunque, per carente motivazione in punto
di rilevanza e se ne è dedotta, subordinatamente, nel merito,
l'infondatezza.
Considerato che entrambe le ordinanze si limitano all'apodittica
affermazione della rilevanza della questione " Così come proposta ",
senza alcuna esplicitazione delle relative ragioni, specie con
riferimento ai possibili effetti, nel giudizio in corso, dell'eventuale
caducazione delle norme censurate;
che la questione stessa, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte in tema di delibazione e motivazione sulla rilevanza da
parte del giudice a quo (cfr. ordd. n. 9/85; n. 140/83; sentt. n.
205/83; n. 127/83), va quindi dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27
luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 42 Cost. dal
Pretore di Venezia con ordinanze emesse rispettivamente il 17 aprile
1984 (R.O. n. 132/85) ed il 25 maggio 1984 (R.O. n. 1191/84).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte