Ordinanza n. 22/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, primo
comma, e 5, primo comma, legge regionale Valle d'Aosta 1° aprile
1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a
motore sul territorio della Regione promosso con ordinanza emessa il
4 aprile 1979 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente
tra Marcoz Bruno e Presidente
della Giunta regionale della Valle d'Aosta iscritta al n. 879 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore d'Aosta, su richiesta di parte, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 116, 16 e 42 Cost., degli artt. 1, 2, comma primo, e 5,
comma primo, della legge della Regione Valle d'Aosta 1° aprile 1977,
n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul
territorio della Regione), i quali, allo scopo di salvaguardare
l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprietà agricola,
vietano (art. 2, comma primo) e sanzionano (art. 5, comma primo) la
circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte
le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili
o d'accesso a locali pubblici o ad impianti sportivi (art. 1);
che, secondo il giudice a quo, da un lato, l'art. 1 della legge
in questione, avendo come scopo la tutela della proprietà agricola,
è in contrasto con l'art. 116 Cost., che attribuisce alla Valle
d'Aosta forme e condizioni particolari di autonomia, non prevedendo
lo Statuto regionale (legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) una
competenza legislativa in materia di proprietà agricola, bensì solo
in materia di organizzazione dell'agricoltura (art. 2, lett. d);
dall'altro, gli articoli 1 e 2, comma primo, violano sia l'art. 16
Cost., in quanto pongono limiti alla libertà di circolazione
relativi alla salvaguardia dell'equilibrio dell'ambiente, mentre la
norma costituzionale permette limitazioni di carattere generale solo
per motivi di sanità e di sicurezza, sia l'art. 42 Cost., in quanto
il divieto di circolazione e parcheggio sulle strade pubbliche,
all'infuori di quelle individuate dall'art. 1, impedisce "alla
proprietà pubblica di raggiungere il soddisfacimento dell'interesse
pubblico";
Considerato che presupposto per l'applicazione della legge è la
circolazione e il parcheggio sulle strade individuate ai sensi degli
artt. 1 e 2, comma primo, della legge regionale n. 18 del 1977;
che il giudice a quo ha invece omesso qualsiasi motivazione in
ordine alla qualità della strada cui si riferiva la fattispecie
dinanzi a lui pendente;
che, risultando in tal modo del tutto eluso il disposto
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice
a quo di esporre i termini e i motivi della questione, va dichiarata,
in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da
ultimo ordd. nn. 219, 202 e 69 del 1986), la manifesta
inammissibilità della questione per assoluto difetto di motivazione
sulla rilevanza;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della
legge della Regione Valle d'Aosta 1° aprile 1977, n. 18 (Norme di
polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della
Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 116, 16 e 42 Cost.,
dal Pretore d'Aosta con ordinanza 4 aprile 1979.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte