Ordinanza n. 221/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 315/1967
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 9d.P.R. 538/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge
3 maggio 1967, n. 315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza
della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti
degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in
riferimento all'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n.
538 (Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore
degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi
ai dipendenti dello Stato) promosso con ordinanza emessa l'11
dicembre 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Paparo
Saverio contro il Ministero del Tesoro ed altri, iscritta al n. 711
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1987 sul
ricorso di Saverio Paparo (ex dipendente regionale, cessato dal
servizio anteriormente al 30 giugno 1987) avverso il provvedimento
della Direzione generale degli istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro con cui era stato disposto il recupero (ex art.
26 della legge 3 maggio 1967 n. 315) di quote di pensione già
erogategli per errore, la Corte dei conti ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
sia del predetto art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315, "nella
parte in cui non prevede l'irripetibilità dei maggiori assegni alla
stregua di quanto dispone per gli impiegati statali l'art. 206 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092", sia dell'art. 9, ultimo comma, del
d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 "in quanto non prevede la applicazione
retroattiva dell'estensione (come da esso operato) del detto
principio di irripetibilità agli iscritti agli Istituti di
previdenza";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate;
Considerato che questa Corte ha più volte affermato che "la
situazione dei pensionati degli Istituti di previdenza non è
identica a quella dei pensionati statali per la differenza che
sussiste tra i vari regimi pensionistici, mentre è solo espressione
di una linea di tendenza la loro parificazione" (da ultimo, ordinanze
n. 840 e n. 834 del 1988);
che, conseguentemente, attesa la disomogeneità dei termini
posti a confronto manifestamente infondata va dichiarata la questione
relativa all'art. 26 della legge n. 315 del 1967, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
che del pari manifestamente infondata è la questione relativa
all'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 538 del 1986 tendente ad
ottenere l'applicabilità, anche per il passato, del riconosciuto
principio circa l'irripetibilità delle riscosse rate di pensione
(come disposto dall'art. 8 delle stesso d.P.R., che richiama il
citato art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973);
che, infatti, si è altre volte osservato che "è espressione
della discrezionalità legislativa il progressivo miglioramento dei
trattamenti previdenziali, da attuare con gradualità di passaggi",
di modo che "la fissazione di un momento temporale di decorrenza è
inevitabile" (ordinanza n. 671 del 1988);
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale rispettivamente dell'art. 26 legge 3 maggio 1967, n.
315 (Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le
pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 9, ultimo
comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 (Modalità di liquidazione
dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse
pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure
in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato)
sollevate entrambe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte