Art. 9 — Cessazione dal servizio seguita da riammissione
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva