Art. 9Cessazione dal servizio seguita da riammissione

Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art9 · fonte su Normattiva